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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
3Nel quadro dell’AS-BRI, per gli impegni vanno convertiti gli importi convenuti, ma non ancora utilizzati. Come impegni si intendono tutte le convenzioni contrattuali tra la banca e il cliente che hanno per oggetto la concessione di un credito, l’acquisto di valori patrimoniali o l’emissione di sostituti di credito qualora esse attribuiscano al cliente un diritto a una prestazione da parte della banca o l’insorgere del diritto non possa essere controllato dalla banca. Sono incluse le convenzioni che la banca può:
a. disdire in qualsiasi momento, senza condizioni e senza preavviso;
b. disdire se il debitore non adempie più alle condizioni previamente definite.
4Se viene assunto l’impegno di fornire un’operazione fuori bilancio, le banche possono applicare il minore dei due fattori di conversione del credito applicabili.
5Nel quadro dell’AS-BRI è possibile applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,0 per cento agli importi per gli impegni nei confronti di imprese, incluse piccole e medie imprese (PMI) di cui all’articolo 70, nei casi in cui:
a. l’impresa è costantemente monitorata dalla banca;
b. la banca non riceve emolumenti o provvigioni per la conclusione o il mantenimento della convenzione;
c. l’impresa si impegna a sollecitare presso la banca ogni singolo utilizzo;
d. a prescindere dall’adempimento o meno da parte dell’impresa delle condizioni fissate nella convenzione, la banca ha un potere decisionale illimitato in merito all’attuazione di ogni utilizzo;
e. la banca decide in merito all’attuazione di ogni utilizzo soltanto dopo aver valutato la solvibilità dell’impresa; e
f. la banca esegue la valutazione della solvibilità immediatamente prima dell’utilizzo.
6Le banche che applicano l’IRB devono calcolare l’equivalente creditizio di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le norme dell’AS-BRI se l’IRB non contiene norme in materia.
Art. 54 Sottopartecipazioni per impegni eventuali
Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati, nei limiti della sottopartecipazione, come crediti diretti nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.
Art. 55
Abrogato
Art. 56 Approcci per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati e di
operazioni con una liquidazione di lunga durata
1I derivati devono essere convertiti in equivalenti creditizi. Eventuali adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli vanno