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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
3Le posizioni di cartolarizzazione cui non è applicabile nessuno degli approcci di cui al capoverso 2 vanno ponderate al 1250 per cento.
4L’applicazione dell’approccio basato sulla valutazione interna esige l’autorizzazione della FINMA.
5La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle cartolarizzazioni. A tale scopo essa si fonda sui numeri 40–45 CRE18.
Art. 60 Strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi
1Se gli strumenti basati sul tasso di interesse o partecipativi sono strumenti di capitale proprio di un’impresa attiva nel settore finanziario, la posizione netta va calcolata secondo l’articolo 52.
2Nel caso di strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione di rischio, la posizione netta va calcolata secondo l’articolo 51.
3Nel caso di posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione, l’effettivo fisicamente disponibile deve essere considerato al valore contabile.
4I capoversi 1 e 2 si applicano anche a strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano calcolati secondo l’articolo 83 capoverso 3.
Art. 61 cpv. 1 lett. d e cpv. 3
1Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:
d. le garanzie finanziarie.
3La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle misure di riduzione dei rischi. A tale scopo essa si fonda sul CRE19. Essa stabilisce gli indici principali.
Art. 62 Operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni
collateralizzate
1Nel caso di operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite da garanzie finanziarie, per il calcolo delle posizioni la banca può decidere di tenere conto di tali garanzie secondo:
a. l’approccio semplice;
b. l’approccio completo;
c. l’approccio modello EPE.
2Secondo l’approccio semplice le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.
18 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.
19 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.