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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
3Secondo l’approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale. Alla quota di posizione collateralizzata si applicano:
a. riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza; o
b. l’approccio modello «value at risk».
4L’applicazione dell’approccio modello «value at risk» e del modello EPE necessita dell’autorizzazione della FINMA.
5In caso di applicazione dell’approccio modello EPE, gli equivalenti creditizi sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.
6La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative agli approcci secondo i paragrafi 1–5. A tale scopo essa si fonda sul CRE20.
Titolo dopo l’art. 62
Sezione 3: Classi di posizione e fattori di ponderazione del rischio secondo l’AS-BRI
Art. 63 Classi di posizione
1Le banche che applicano l’AS-BRI ordinano le singole posizioni per classi di posizione.
2Nelle seguenti classi di posizione è possibile applicare rating esterni per ponderare in funzione del rischio le singole posizioni:
a. governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali;
b. enti di diritto pubblico;
c. banche multilaterali di sviluppo;
d. banche;
e. istituzioni comuni;
f. imprese;
g. finanziamenti speciali;
h. titoli di credito esteri coperti.
3Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:
a. posizioni retail;
b. obbligazioni fondiarie svizzere;
c. posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare;
d. posizioni postergate;
e. posizioni in stato di default;
20 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.