Progetto

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto

Ordinanza sui fondi propri

7I rating esterni rilasciati per singole imprese appartenenti a un gruppo non possono essere applicati per determinare il fattore di ponderazione del rischio di altre imprese dello stesso gruppo.

Art. 64a Rating a breve termine

1Le banche possono applicare rating a breve termine per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni a breve termine nei confronti di banche e imprese.

2La FINMA assegna i rating a breve termine a quattro classi. A tale scopo essa si fonda sul CRE24. Le classi di rating applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

a. classe 1: 20 per cento;

b. classe 2: 50 per cento;

c. classe 3: 100 per cento;

d. classe 4: 150 per cento.

3Se per una posizione nei confronti di una banca il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è superiore al fattore secondo l’allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, per tutte le posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca deve essere applicato il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2.

4Se per una posizione nei confronti di una banca il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è inferiore o pari al fattore di cui all’allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, il fattore di cui al capoverso 2 deve essere applicato alla relativa posizione, ma non alle altre posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca.

5Il fattore minimo di ponderazione in funzione del rischio per le posizioni senza rating nei confronti di una banca o di un’impresa è del:

a. 100 per cento per le posizioni a breve termine, se sulla base di un rating a breve termine una posizione nei confronti della controparte ottiene o ottenesse un fattore del 50 per cento;

b. 150 per cento per le posizioni a breve e lungo termine, se sulla base di un rating a breve termine una posizione nei confronti della controparte ottiene o ottenesse un fattore del 150 per cento.

6Il fattore minimo di ponderazione in funzione del rischio di cui al capoverso 5 lettera b non si applica se la banca effettua una riduzione dei rischi secondo l’articolo 61 per le posizioni senza rating.

Art. 64b Rating relativi all’emissione e all’emittente

1Per le posizioni con rating relativo all’emissione rilasciato da un’agenzia di rating scelta dalla banca, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.

24 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.