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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
2Per le posizioni senza rating relativo all’emissione per le quali è stato rilasciato un rating o un rating relativo all’emittente per un’altra emissione dello stesso debitore, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.
3Se è stato rilasciato un rating per un’altra emissione dello stesso debitore, si applica quanto segue:
a. se il rating è di elevata qualità può essere applicato solo per la posizione senza rating se questa è di rango pari o anteriore rispetto all’emissione provvista di rating. Se è di rango posteriore rispetto all’emissione provvista di rating, si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;
b. se il rating non è di elevata qualità si applica per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto all’emissione provvista di rating.
4Se al debitore è stato rilasciato un rating relativo all’emittente, si applica quanto segue:
a. se il rating relativo all’emittente è di elevata qualità può essere applicato solo ai crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti del debitore. Per le altre posizioni si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;
b. se il rating relativo all’emittente non è di elevata qualità si applica per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto ai crediti di rango anteriore non collateralizzati.
5Se l’emittente ha un rating di elevata qualità applicabile solo a uno specifico tipo di credito, tale rating può essere applicato solo a posizioni senza rating appartenenti a tale tipo di credito.
6Un rating di elevata qualità relativo all’emissione o all’emittente è dato se ad esso è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che otterrebbe senza rating.
Art. 64c Rating in valuta locale ed estera
Se per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni senza rating sono considerati crediti comparabili con rating nei confronti dello stesso debitore, alle posizioni in valuta estera si applicano rating in valuta estera. I rating in valuta locale possono essere utilizzati soltanto per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni espresse in valuta locale.
Art. 65a Classificazione del rischio Paese
1Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di governi centrali le banche possono applicare la classificazione del rischio Paese allestita conformemente all’«Arrangement on guidelines for officially supported export credits»25 del 1° gennaio 2022 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
25 www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings.