Progetto

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

Ordinanza sui fondi propri

(«Organisation for Economic Co-operation and Development», OCSE) e pubblicata26 dalla stessa .

2Per le categorie di tale classificazione del rischio Paese si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

a. 0 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 0 e 1;

b. 20 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 2;

c. 50 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 3;

d. 100 per cento per una classificazione del rischio Paese da 4 a 6;

e. 150 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 7.

Art. 66 Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio

1Le posizioni delle classi di cui all’articolo 63 capoverso 2 nel quadro dell’AS-BRI devono essere ponderate secondo l’allegato 2.

2Le posizioni delle classi di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettere a–e e g nel quadro dell’AS-BRI devono essere ponderate secondo l’allegato 3.

3Le posizioni della classe di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera f nel quadro dell’AS-BRI devono essere ponderate secondo l’allegato 4, sempreché non siano detdotte dai fondi propri o ponderate secondo l’articolo 40 capoverso 2 al 250 per cento.

3bisAbrogato

4Le posizioni nette in strumenti basati sul tasso di interesse di cui all’articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell’emittente e ponderate in funzione del rischio corrispondente.

5Nel caso di posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario, la ponderazione in funzione del rischio secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all’articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all’approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

Art. 66a Posizioni non garantite contro il rischio di cambio nei confronti di

persone fisiche

1Se le posizioni retail nei confronti di persone fisiche e le posizioni nei confronti di persone fisiche garantite da immobili d’abitazione non sono garantite contro il rischio di cambio e la valuta del credito è diversa dalla valuta della fonte di reddito del mutuatario del credito, il fattore di ponderazione del rischio di cui all’allegato 3 aumenta della metà. Il fattore massimo di ponderazione in funzione del rischio è del 150 per cento. I crediti lombard sono esclusi da tale aumento.

26 www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings > Country risk classification.