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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 73 Rubrica e frase introduttiva

Strumenti partecipativi

Le posizioni nette in strumenti partecipativi sono ponderate secondo l’allegato 4. Sono escluse le quote di posizioni nette che:

Art. 74–76

Abrogati

Art. 77

1Le banche che applicano l’approccio basato sui rating interni («Internal Ratings-Based Approach», IRB) per determinare i fondi propri minimi relativi ai rischi di credito possono optare tra:

a. l’IRB semplice («Foundation IRB», F-IRB); o

b. l’IRB avanzato («Advanced IRB», A-IRB).

2La FINMA garantisce che l’insieme delle posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare ponderate in funzione del rischio con pegno immobiliare in Svizzera, calcolate utilizzando l’IRB, corrisponda almeno al 72,5 per cento dell’insieme calcolato secondo l’AS-BRI.

3Per le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare su immobili d’abitazione per le quali l’operazione di credito della banca non adempie alle esigenze minime di cui all’articolo 72c capoverso 3, si applica il fattore di ponderazione in funzione del rischio di cui all’articolo 72c capoverso 5, sempreché questo sia superiore al fattore determinato secondo l’IRB.

4Per le posizioni in stato di default si applica il fattore di ponderazione in funzione del rischio del 100 per cento dopo aver dedotto le singole rettifiche di valore nonché gli storni parziali.

5La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative all’IRB. A tale scopo essa si fonda sul CRE38.

6In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell’AS-BRI.

38 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.