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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Titolo dopo l’art. 77
Sezione 5: Disposizioni comuni per la ponderazione in funzione del rischio secondo l’AS-BRI e l’IRB
Art. 77a Controparti centrali e membri compensatori
1Gli articoli 77a–77e si applicano alle transazioni con controparti centrali di cui all’articolo 48 della legge del 19 giugno 201539 sulle infrastrutture del mercato finanziario.
2Le controparti centrali sono considerate controparti centrali qualificate se soddisfano le condizioni seguenti:
a. dispongono di un’autorizzazione come controparte centrale per i servizi offerti;
b. hanno sede in una Giurisdizione nella quale sottostanno a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate;
c. le banche dispongono delle informazioni necessarie per calcolare i loro fondi propri minimi relativi ai rischi nei confronti del fondo di garanzia secondo l’articolo 77d capoverso 2 e le autorità di vigilanza competenti verificano tali informazioni e il calcolo.
3I membri compensatori sono i partecipanti di una controparte centrale autorizzati a subentrare quali parti in una transazione diretta con la controparte centrale, indipendentemente dal fatto che lo facciano per conto proprio o in quanto intermediari tra la controparte centrale e il cliente del membro compensatore.
4I clienti dei membri compensatori sono le controparti che svolgono una transazione con una controparte centrale tramite un membro compensatore che:
a. agisce come intermediario finanziario in base a una relazione contrattuale sia nei confronti della controparte centrale sia del cliente del membro compensatore; o
b. garantisce l’adempimento del contratto cliente del membro compensatore nei confronti della controparte centrale.
Art. 77b Fondi propri minimi: principi per le posizioni nei confronti di
controparti centrali e membri compensatori
1I fondi propri minimi relativi alle posizioni di una banca nei confronti di controparti centrali e membri compensatori devono essere calcolati per:
a. posizioni derivanti da attività di negoziazione per conto proprio;
b. posizioni derivanti da attività di negoziazione per le quali la banca garantisce al cliente del membro compensatore l’adempimento delle prestazioni della controparte centrale;
c. rischi nei confronti del fondo di garanzia.
2Per attività di negoziazione si intendono:
39 RS 958.1