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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
a. le operazioni in derivati;
b. operazioni di finanziamento in titoli;
c. operazioni con una liquidazione di lunga durata;
d. pagamenti di margini in relazione alle operazioni di negoziazione di cui alle lettere a–c.
3Per posizioni in relazione a operazioni di cassa si applica l’articolo 77f. Per i contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto il rischio di liquidazione delle operazioni di cassa, si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio pari allo zero per cento.
4La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per il calcolo dei fondi propri minimi di cui al capoverso 1 e per la gestione del rischio in relazione con le posizioni nei confronti di controparti, membri compensatori e clienti dei membri compensatori. A tale scopo essa si fonda sul CRE40.
Art. 77c Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali
non qualificate
1I fondi propri minimi relativi a posizioni derivanti da attività di negoziazione nei confronti di controparti centrali non qualificate si definiscono applicando l’AS-BRI.
2Per le seguenti posizioni nei confronti del fondo di garanzia si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio del 1250 per cento:
a. contributi prefinanziati al fondo di garanzia;
b. contributi o obblighi di eseguire versamenti suppletivi al fondo di garanzia da versare obbligatoriamente su richiesta.
3Se l’impegno di cui al capoverso 2 lettera b è illimitato, la FINMA stabilisce caso per caso l’ammontare dell’impegno a cui applicare tale fattore di ponderazione del rischio.
Art. 77d Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali
qualificate
1Se la banca agisce quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata, alle posizioni derivanti da attività di negoziazione di cui all’articolo 77b capoverso 1 lettere a e b si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio del 2 per cento.
2I fondi propri minimi relativi ai contributi al fondo di garanzia sono calcolati secondo l’allegato 4a.
3I fondi propri minimi di cui ai capoversi 1 e 2 corrispondono al massimo ai fondi propri minimi nei confronti di una controparte non qualificata.
4Se la banca agisce quale cliente di un membro compensatore di una controparte centrale qualificata e la trasferibilità dell’attività in caso di inadempienza del membro
40 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.