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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
compensatore è garantita, alle posizioni della banca derivanti da attitivà di negoziazione si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio del:
a. 2 per cento, se queste sono coperte dal rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore;
b. 4 per cento, se queste sono coperte dal rischio di inadempienza del membro compensatore o di inadempienza degli altri clienti del membro compensatore, ma non dal rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore.
Art. 77e Fondi propri supplementari relativi a posizioni nei confronti di
controparti centrali
La banca deve verificare che i fondi propri minimi di cui agli articoli 77b–77d coprano in modo adeguato i rischi delle sue posizioni nei confronti di controparti centrali. In caso contrario deve detenere fondi propri supplementari adeguati all’integrazione dei fondi propri necessari secondo gli articoli 41–45a e, se la banca è di rilevanza sistemica, secondo gli articoli 130–131b.
Art. 77f Posizioni da transazioni non regolate
1Le posizioni risultanti da transazioni non regolate sono posizioni che presentano un rischio di perdita consecutivo al regolamento ritardato o mancato.
2I valori positivi di rimpiazzo delle posizioni risultati da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in valori mobiliari, ottengono un fattore di ponderazione in funzione del rischio del:
a. 100 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 5–15 giorni feriali bancari;
b. 625 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 16–30 giorni feriali bancari;
c. 937,5 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 31–45 giorni feriali bancari;
d. 1250 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 46–15 giorni feriali bancari.
3Le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate in altro modo vanno trattate come segue:
a. la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l’operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, al posto della ponderazione in funzione del rating può essere applicato anche un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento;
b. se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine di realizzazione convenuto, il valore fornito e un eventuale valore positivo di rimpiazzo sono ponderati al 1250 per cento.