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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

4Le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci con un rischio di credito della controparte devono essere trattate secondo gli articoli 56 e 62 in deroga ai capoversi 2 e 3.

Art. 77g Rischio CVA: fondi propri minimi

1Le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio CVA. La FINMA disciplina quali derivati e operazioni di finanziamento in titoli devono essere esclusi dalla copertura del rischio CVA. A tale scopo essa si fonda sul numero 50 MAR41.

2I fondi propri minimi per la copertura dei rischi CVA sono calcolati in base a uno dei seguenti approcci:

a. approccio base per i rischi CVA;

b. approccio semplificato per i rischi CVA;

c. approccio avanzato per i rischi CVA.

3Il ricorso all’approccio avanzato per il calcolo dei rischi CVA richiede l’autorizzazione della FINMA.

Art. 77h Approccio base per i rischi CVA

1Le banche che applicano l’approccio base per calcolare i fondi propri minimi per la copertura dei rischi CVA possono scegliere uno degli approcci seguenti:

a. approccio base ridotto;

b. approccio base integrale.

2La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 50 MAR42.

Art. 77i Approccio semplificato per i rischi CVA

1Le banche per le quali l’importo nominale lordo aggregato di tutti i derivati non negoziati mediante una controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi svizzeri possono coprire i propri rischi CVA con il 100 per cento dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito della controparte di derivati e operazioni di finanziamento in titoli. Nel quadro dell’approccio semplificato per i rischi CVA le coperture CVA non possono essere considerate.

2L’approccio semplificato va applicato all’intero portafoglio. Non può essere combinato con l’approccio avanzato o l’approccio base, salvo per il calcolo su base consolidata di cui all’articolo 77j capoverso 2 secondo periodo.

3La FINMA può obbligare una banca ad applicare l’approccio avanzato o l’approccio base, sempreché i rischi CVA risultanti da posizioni in derivati e operazioni di finanziamento in titoli della banca contribuiscano in maniera sostanziale al rischio complessivo della banca.

41 Lo standard MAR è riportato nell’allegato 1 n. 5.

42 Lo standard MAR è riportato nell’allegato 1 n. 5.