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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 77j Approccio avanzato per i rischi CVA

1I fondi propri minimi per la copertura di rischi CVA in base all’approccio avanzato per i rischi CVA corrispondono alle esigenze relative ai fondi propri calcolate in base ai singoli rischi.

2L’approccio avanzato può essere combinato con l’approccio base. Per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi CVA su base consolidata è possibile anche una combinazione con l’approccio semplificato, sempreché questo venga applicato dalle società del gruppo da consolidare del settore finanziario con rischi CVA non rilevanti su base consolidata.

3La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 50 MAR43.

Capitolo 3 (art. 78 e 79)

Abrogato

Art. 80

Abrogato

Art. 81 Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite su posizioni iscritte o meno a bilancio consecutive a fluttuazioni del prezzo di mercato, riguardanti in particolare:

a. interessi, incluso l’aumento del credito (rischio di tasso d’interesse);

b. azioni (rischio azionario);

c. valute (rischio di cambio);

d. oro (rischio di prezzo dell’oro);

e. metalli preziosi ad eccezione di oro, elettricità e altre materie prime (rischio di materie prime).

Art. 81a Fondi propri minimi da calcolare per i rischi di mercato

1Per le posizioni del portafoglio di negoziazione vanno calcolati i fondi propri minimi necessari alla copertura di tutti i rischi di mercato.

2Per le posizioni del portafoglio della banca vanno calcolati i fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di cambio, di prezzo dell’oro e di materie prime.

Art. 81b Eccezioni per il rischio di cambio

1Le posizioni che vanno dedotte dal calcolo dei fondi propri computabili di cui agli articoli 32–40 possono essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio.

43 Lo standard MAR è riportato nell’allegato 1 n. 5.