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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

2Possono altresì essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio le posizioni contratte o mantenute per coprire interamente o parzialmente dal rischio di fluttuazioni dei corsi del cambio il rapporto dei fondi propri, dei fondi propri di base o dei fondi propri di base di qualità primaria computabili rispetto all’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (quote di fondi propri), alle seguenti condizioni:

a. le posizioni non derivano da attività di negoziazione (posizioni in valuta estera strutturali);

b. l’ammontare delle posizioni escluse non può superare il valore che permette di neutralizzare la sensibilità ai corsi del cambio delle quote di fondi propri;

c. le posizioni sono escluse dal calcolo per almeno 6 mesi;

d. la banca disciplina la struttura e la gestione di queste posizioni in valuta estera strutturali in regolamenti interni;

e. l’esclusione di posizioni e delle loro coperture deve essere coerente. Le posizioni escluse restano escluse per tutto il loro ciclo di vita;

f. la banca deve poter fornire alla FINMA in qualsiasi momento un inventario completo di tutte le posizioni escluse.

3La FINMA disciplina le esigenze relative ai regolamenti di cui al capoverso 2 lettera d emanando disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 11.3 MAR44.

Art. 81c Strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1Le posizioni dedotte dai fondi propri computabili secondo gli articoli 32–40 o ponderate al 1250 per cento ai fini del calcolo dei fondi propri minimi non possono essere considerate anche nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato.

2Con l’autorizzazione della FINMA, la banca può inserire nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario senza deduzioni secondo i valori soglia di cui all’articolo 35 capoversi 2 e 3, sempreché tale banca:

a. sia un operatore principale attivo (market maker) in tali strumenti; e

b. disponga di sistemi e controlli adeguati per la negoziazione di tali posizioni.

Art. 82 Approcci di calcolo

1I fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati secondo:

a. l’approccio standard semplice per i rischi di mercato;

b. l’approccio standard per i rischi di mercato; o

c. l’approccio modello per i rischi di mercato.

44 Lo standard MAR è riportato nell’allegato 1 n. 5.