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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

2L’approccio modello per i rischi di mercato e l’approccio standard per i rischi di mercato possono essere combinati. Per il computo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di mercato su base consolidata è possibile anche una combinazione con l’approccio standard semplice per i rischi di mercato, sempreché questo venga applicato dalle società di gruppo da consolidare del settore finanziario con rischi di mercato non rilevanti su base consolidata.

3Per le posizioni seguenti i fondi propri minimi non possono essere calcolati secondo l’approccio modello per i rischi di mercato:

a. cartolarizzazioni;

b. quote di patrimoni collettivi gestiti che secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera c sono assegnati al portafoglio di negoziazione e dei quali non è possibile conoscere con precisione gli investimenti sottostanti.

Titolo dopo l’art. 82

Sezione 2: Approccio standard semplice per i rischi di mercato

Art. 83 Applicazione

1Una banca può calcolare i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato secondo l’approccio standard semplice se adempie le condizioni seguenti:

a. non è una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale di cui all’articolo 124a capoverso 1;

b. non si occupa di negoziazione di correlazioni;

c. non applica l’approccio standard per i rischi di mercato (art. 87) né l’approccio modello per i rischi di mercato (art. 88);

d. non svolge attività commerciali complesse.

2In singoli casi giustificati la FINMA può ordinare l’applicazione dell’approccio standard per i rischi di mercato (art. 87) anche se la banca adempie le condizioni di cui al capoverso 1.

3Le banche che non detengono derivati di credito nel portafoglio di negoziazione e il cui portafoglio non supera determinati valori limite possono calcolare i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di tasso d’interesse e dei rischi azionari di strumenti detenuti nel portafoglio di negoziazione secondo gli articoli 59a, 59b e 66–73. Esse applicano a tal fine le disposizioni dello stesso approccio previsto per la copertura dei rischi di credito, applicando un moltiplicatore di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio.

4La FINMA stabilisce i valori limite.

Art. 83a Fondi propri minimi

1In base all’approccio standard semplice per i rischi di mercato, i fondi propri minimi si calcolano come segue: