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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
a. i fondi propri minimi prima della moltiplicazione scalare per la copertura del rischio di tasso d’interesse, azionario, di cambio, di prezzo dell’oro e di materie prime sono calcolati secondo gli articoli 84–86a;
b. il valore di cui alla lettera a per categoria di rischio è moltiplicato per il fattore scalare della corrispondente categoria di rischio;
c. i valori di tutte le categorie di rischio scalati secondo la lettera b sono sommati.
2Per il calcolo di cui al capoverso 1 lettera a vanno considerati per ogni categoria i i corrispondenti rischi delle opzioni.
3Il fattore scalare ammonta per:
a. il rischio di tasso d’interesse a 1,3;
b. il rischio azionario a 3,5;
c. il rischio di cambio e il rischio di prezzo dell’oro a 1,2;
d. il rischio di materie prime a 1,9.
4La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplice per i rischi di mercato. A tale scopo essa si fonda sul MAR45.
Titolo prima dell’art. 84
Abrogato
Art. 84 Rischi di tasso d’interesse delle posizioni assegnate al portafoglio di
negoziazione
1I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di tasso d’interesse specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione risultano dalla moltiplicazione dell’importo assoluto della posizione netta per emissione con le aliquote secondo l’allegato 5.
2I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di tasso d’interesse generico di tali posizioni corrispondono alla somma dei valori determinati per ogni valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata. Tutte le valute devono essere calcolate con lo stesso metodo.
Art. 85 Rischi azionari delle posizioni assegnate al portafoglio di
negoziazione
1I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio azionario specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione ammontano all’8 per cento della somma dell’importo assoluto delle posizioni nette per emissione.
45 Lo standard MAR è riportato nell’allegato 1 n. 5.