Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Articolo 27 Computabilità

Capoversi 4bise 5

In analogia con l’articolo 23 capoverso 2 e l’articolo 30 capoverso 4 concernenti i fondi propri di base di qualità primaria e i fondi propri complementari, il nuovo capoverso 4biscrea la base per l'emanazione di disposizioni di esecuzione tecniche in materia di fondi propri di base supplementari. La modifica nel capoverso 5 è puramente linguistica.

Articolo 27a Verificarsi del trigger

Viene esplicitamente delegata la competenza alla FINMA di disporre la riduzione del credito o la conversione dei fondi propri di base supplementari in fondi propri di base di qualità primaria al verificarsi dell’evento definito per contratto conformemente all’articolo 27 capoverso 3 (trigger). A differenza di quanto avviene in caso di insolvibilità incombente (Point of non-viability, PONV), la riduzione del credito o la conversione non deve necessariamente essere integrale.

Articolo 29 Insolvibilità incombente («point of non-viability», PONV)

Capoverso 2

Conformemente allo standard minimo di Basilea256, il presente capoverso stabilisce l’evento scatenante (cosiddetto trigger event) per la conversione in fondi propri di base di qualità primaria o la riduzione del credito. Mediante una modifica di natura redazionale della versione esistente, nella lettera a (attivazione in caso di ricorso a un sostegno da parte delle autorità pubbliche) è precisato che la FINMA può constatare la natura del sostegno. Mentre un operato statale di questo tipo non sarà generalmente contestato nel caso di una banca di proprietà privata, per le banche di proprietà di enti pubblici potrebbe teoricamente verificarsi che il loro intervento a favore della banca dia adito a giudizi divergenti. L’ente pubblico, così come qualunque altro proprietario, deve poter adottare anche misure volte a rafforzare una banca di sua proprietà che non costituiscano necessariamente sempre un sostegno nel senso delle disposizioni da applicare in corrispondenza del PONV. La constatazione della FINMA che si è fatto ricorso al sostegno da parte delle autorità pubbliche conformemente alla lettera a può avvenire anche entro breve tempo dalla vera e propria prestazione del sostegno. In ogni caso, la conversione esplica il suo effetto per gli investitori prima del ricorso al sostegno, affinché il capitale iniettato dall’ente pubblico non risulti annacquato dalla conversione. È presumibile che il proprietario pubblico non verserà un sostegno senza aver consultato l’autorità di vigilanza.

Capoverso 3

Gli strumenti di partecipazione nei fondi propri di base supplementari conformemente all’articolo 27 capoverso 2 non hanno un trigger di capitale al cui verificarsi sono convertiti in capitale sociale. Per questa ragione, l’articolo 29 capoverso 3 contiene una disposizione speciale, secondo cui, al più tardi al verificarsi del PONV, tali strumenti perdono possibili privilegi rispetto ai titoli di partecipazione nei fondi propri di base. Nel presente capoverso viene pertanto precisato che la FINMA ordina il momento in cui subentra la rinuncia irrevocabile a qualsiasi privilegio, il PONV. Una volta perso il privilegio, i suddetti strumenti diventano fondi propri di base di qualità primaria e, in caso di risanamento, vengono trattati alla stregua di capitale azionario. Rimuovendo i privilegi degli strumenti di partecipazione nei fondi propri di base supplementari si evita che gli stessi vengano avvantaggiati rispetto a titoli di credito nei fondi propri di base supplementari che hanno perso il privilegio o sono stati convertiti in fondi propri di base di qualità primaria. In caso di risanamento vengono pertanto ammortati al pari dei fondi propri di base di qualità primaria in essere.

256 Cfr. i punti 4 e 5 in «Final elements of the reforms to raise the quality of regulatory capital issued by the Basel Committee» del 13 gennaio 2011, www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Press releases.