Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 1 lettera g53
La definizione di «strumento qualificato basato sul tasso di interesse» viene precisata a livello linguistico e di contenuto.
Capoverso 1 lettera h
Questa lettera, contenente l’attuale definizione degli standard minimi di Basilea, viene abrogata. La definizione viene trasferita in forma adattata nel nuovo articolo 4a, a seguito di un cambiamento generale da riferimenti dinamici a statici.
Capoverso 2
Questo capoverso integra la definizione di «strumenti partecipativi» di cui al capoverso 1 lettera dbiscon esempi che descrivono la natura e quindi anche il profilo di rischio degli strumenti finanziari per i quali è prevista la ponderazione in funzione del rischio dei titoli di partecipazione e degli strumenti partecipativi secondo l’allegato 4.
Capoverso 2 lettera a
Anche i titoli di partecipazione contabilizzati come crediti dopo una conversione del capitale di terzi in capitale proprio effettuata come parte di una realizzazione o ristrutturazione di debiti sono considerati strumenti partecipativi. Tuttavia, questi strumenti non possono essere soggetti a esigenze in materia di fondi propri inferiori a quelle previste se le partecipazioni rimanessero capitale di terzi.54
Capoverso 2 lettera c
I titoli il cui rimborso può essere infinitamente differito agiscono di fatto come capitale proprio e sono pertanto in futuro anche da trattare come tale.55
Capoverso 2 lettera d
Per alcuni impegni il cui adempimento richiede o consente l’emissione di un numero variabile di quote di capitale dell’emittente, la variazione del valore monetario dell’impegno corrisponde alla variazione del valore equo di un numero fisso di quote di capitale moltiplicato per un fattore specifico. Tali impegni soddisfano i requisiti di cui al numero 4 primo trattino se vengono fissati sia il fattore che il numero di quote di capitale.
Esempio: un emittente è tenuto a compensare un debito emettendo azioni paragonabili a tre volte il valore equo di 1000 azioni. Questo impegno corrisponde a un impegno che prevede la compensazione attraverso l’emissione di azioni con la valutazione del valore equo di 3000 azioni.56
Se il titolare dello strumento finanziario può esigere che l’impegno venga adempiuto mediante l’emissione di titoli di partecipazione, lo strumento finanziario viene considerato uno strumento partecipativo, a meno che la FINMA non acconsenta a un trattamento come credito. Il consenso della FINMA al trattamento dello strumento finanziario come credito dipende in primo luogo dalla sua natura, ovvero se prevale il carattere di strumento di debito o quello di strumento partecipativo. Nel caso di trattamento prevalente, ma solo parziale come credito o strumento partecipativo, la banca può suddividere proporzionalmente la copertura con fondi propri
Articolo 4a Standard minimi di Basilea
Dal momento che i rimandi generali agli standard minimi di Basilea vengono cambiati in rimandi statici, facenti riferimento alla versione rilevante, l’attuale definizione di «standard minimi di Basilea» (ex art. 4 lett. h) viene adeguata e trasposta in questo nuovo articolo. In questo
53 MAR40.9, MAR40.10
54 CRE20.56, nota 22
55 CRE20.55 (2) (a)
56 CRE20.55, nota 21.