Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
esserlo successivamente nel corso del 2022. Hong Kong e Singapore intendono attuare le disposizioni del FSB nel quadro dello standard minimo di Basilea. In Svizzera, le disposizioni del FSB concernenti i valori minimi per gli haircut sono attuate nel progetto a livello di ordinanze FINMA. Nel quadro della consultazione si dovrà analizzare in che misura una mancata attuazione di queste disposizioni costituirebbe uno scostamento sostanziale.
2.4 Commenti alle singole disposizioni
2.4.1 AP-OFoP
Articolo 4 Definizioni
Capoverso 1 lettera dbis
Allo scopo di prevenire l’arbitraggio normativo, il termine «strumenti partecipativi» inserito nella nuova lettera dbisintegra il termine «titolo di partecipazione» di cui alla lettera d. L’accezione del nuovo termine è più ampia di quella del termine «titolo di partecipazione» di cui alla lettera d e «titoli di partecipazione» di cui all’articolo 3 lettera a numero 1 LSerFi.49 A differenza della LSerFi, la nuova lettera dbisdefinisce gli strumenti partecipativi come strumenti finanziari a prescindere dal diritto di voto, a condizione che presentino direttamente o indirettamente una quota del patrimonio o dei proventi di una società.50 Titoli di credito e altri titoli, quote di società di persone, derivati o altri veicoli che sono strutturati con l’intenzione di trasmettere la sostanza economica di un titolo di partecipazione sono considerati come una partecipazione. Sono inclusi gli impegni il cui rendimento è legato a quello dei titoli di partecipazione. Al contrario, le partecipazioni strutturate con l’intenzione di trasmettere la sostanza economica dei titoli di debito non si qualificherebbero come partecipazioni.51
Le quote indirette della sostanza o del reddito di un’impresa sono strumenti derivati legati, in particolare, a posizioni di partecipazione nonché a partecipazioni in società di capitali, società di persone, società a responsabilità limitata o altre forme giuridiche che emettono quote di partecipazione e la cui attività aziendale principale è l’investimento in strumenti di partecipazione.52 Inoltre, per prevenire l’arbitraggio normativo, è importante non solo la prospettiva giuridica, ma anche quella economica. Maggiore è il rischio di perdita su una posizione, maggiore dovrebbe essere la relativa copertura con fondi propri. Questo principio non sarebbe opportunamente tenuto in conto se si utilizzasse la definizione più ristretta della LSerFi. Ad esesmpio, la semplice mancanza del diritto di voto basterebbe a far sì che uno strumento altrimenti identico e analogo in termini di rischio non venga più trattato con un fattore di ponderazione del rischio del 250 per cento, ma solo del 100 per cento.
Le quote di patrimoni collettivi gestiti non sono considerate strumenti partecipativi.
Capoverso 1 lettera f
Nell’ordinanza riveduta il riferimento allo standard minimo di Basilea è fatto staticamente alla versione determinante conformemente all’allegato 1.
Capoverso 1 lettera fbis
La definizione del termine «strumento basato sul tasso di interesse», finora contenuta nell’allegato 12 numero marginale 11 della circolare FINMA 2008/20, viene ora inserita nel presente articolo.
49 CRE20.53 segg.
50 Sono inclusi anche gli istituti finanziari non consolidati o soggetti all’approccio di deduzione.
51 CRE20.56
52 CRE20.54, nota 20