Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 49 Posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito
Capoverso 1
Questa nuova sezione definisce le posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito. L’espressione «rischi di credito», al plurale, è utilizzata come voce generale per i rischi elencati. La sistematica è fondata sulla logica dello standard minimo di Basilea (cfr. RBC20.6 nell’allegato 1) e riprende nel nuovo articolo 42a gli elementi mancanti del vigente articolo 42 capoverso 2. Sono enunciate espressamente anche le posizioni di quote di patrimoni collettivi gestiti e le posizioni di cartolarizzazione. L’integrazione del nuovo capoverso comporta una modificata numerazione degli articoli seguenti.
Capoverso 2
Il capoverso 1 vigente diventa il capoverso 2 ed è adeguato alla nuova logica dell’articolo 49. Capoverso 3 lettera d
Con la nuova lettera d sono aggiunti nel presente articolo i derivati come posizioni da ponderare in funzione del rischio.
Capoverso 3 lettera e
Come nell’articolo 48, il termine «titoli di partecipazione» viene qui sostituito con il più ampio «strumenti partecipativo» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbise cpv. 2). all’art. 4 cpv. 1 lett. dbise cpv. 2). Dal momento che nell’AP-OFoP è introdotto il termine di «portafoglio della banca», è modificata l’espressione «che non figurano nel portafoglio di negoziazione».
Capoverso 3 lettere e–g
Secondo l’articolo 51 capoverso 3, sono considerate posizioni nette sia le posizioni nette positive (posizioni lunghe nette) sia gli importi assoluti di posizioni nette negative (posizioni corte nette).
Capoverso 3 lettera f
L’approccio «de minimis» è ora trattato nell’articolo 83 capoverso 3.
Capoverso 3 lettera h
Le posizioni che comportano rischi senza controparte (art. 78 e 79 OFoP) sono ora enunciate nel numero 6 dell’allegato 3 e rientrano anche nel calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito.
Capoverso 4
Il vigente capoverso 3 rimane invariato a livello di contenuto, tuttavia diventa il capoverso 4 in seguito all’integrazione del nuovo capoverso 1.
Capoverso 5
Il nuovo capoverso 5 definisce i derivati di credito che non sottostanno alle esigenze minime in materia di fondi propri per il rischio di credito della controparte60.
Articolo 50 Approcci per la ponderazione del rischio
Capoverso 1
La formulazione viene precisata armonizzandola con il nuovo articolo 49. Inoltre è inserito un rimando alle nuove disposizioni di cui agli articoli 77a–77j riguardanti parimenti le banche che
60 CRE51.16