Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
modo, gli adeguamenti futuri agli standard minimi di Basilea potranno essere attuati soltanto in virtù di corrispondenti modifiche di ordinanza. La versione determinante degli standard minimi di Basilea è disponibile sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.57 Per ragioni di completezza, l’allegato 1 contiene anche altri standard, oltre a quelli direttamente rilevanti per il calcolo dei fondi propri, ad esempio quelli per la pubblicazione (DIS).
Articolo 6 Agenzie di rating
Capoverso 1 lettere c, d, g e h
Ai fini del riconoscimento da parte della FINMA, le agenzie di rating dovranno comunicare anche il loro approccio ai conflitti di interessi. Inoltre, il disciplinamento conforme allo standard minimo di Basilea58 prevede ora due ulteriori requisiti fondamentali per il riconoscimento delle agenzie di rating: da un lato un’agenzia di rating non potrà determinare rating finalizzati a esercitare pressione sull’impresa valutata affinché richieda un rating, dall’altro deve dichiarare espressamente la propria disponibilità a collaborare con l’autorità di vigilanza.
Capoverso 2
Il presente capoverso precisa che le agenzie di rating ottengono il riconoscimento solo per determinati segmenti di mercato. Ciò è conforme all’attuale prassi della FINMA.
Capoverso 3
Questo capoverso viene ripreso dalla vigente OFoP senza modifica del contenuto.
Capoverso 4
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. Il rimando statico alla versione determinante degli standard minimi di Basilea59 riportata nell’allegato 1 definisce il quadro regolatorio entro il quale si inseriscono le precisazioni della FINMA.
Articolo 48 Definizioni: rischi di credito
È precisata la distinzione tra «rischio di credito» e «rischio di credito della controparte». Si definisce rischio di credito della controparte il pericolo di inadempienza della controparte prima della liquidazione definitiva dei pagamenti collegati a questa operazione. Mentre nel caso del rischio di credito il pericolo di perdita continuo riguarda solo la banca in quanto creditrice, in un’operazione esposta al rischio di credito della controparte la parte esposta al rischio di perdita può essere la banca, ma anche la sua controparte. Inoltre, la parte esposta al rischio può sempre cambiare prima che l’operazione giunga a scadenza.
Sono esposte al rischio di credito della controparte le operazioni in derivati e le operazioni di finanziamento in titoli, oltre alle operazioni con una liquidazione di lunga durata. Queste ultime sono operazioni per le quali una controparte si impegna a consegnare a una data determinata, che secondo il contratto va oltre il termine conforme al mercato per questa particolare operazione o cinque giorni lavorativi, a seconda di quale periodo sia più breve, a partire dalla conclusione dell’operazione, un titolo, una merce o un importo in valuta estera in cambio di contanti, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa. Inoltre, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più ampio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbise cpv. 2).
Infine, la definizione di rischi CVA contenuta nel vigente articolo 55 viene trasposta nel presente articolo e precisata ulteriormente.
57 www.sif.admin.ch/sif/it/home.html > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Standard minimi di Basilea
58 CRE21.2 (7.8)
59 CRE21.1, CRE21.2