Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

applicano l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI) e quelle che applicano l’approccio IRB. Infine, nella lettera a è eliminato il rimando agli articoli 74 e 75, che vengono abrogati in questa sede.

Capoverso 3

La norma di delega nel capoverso 4 conferisce alla FINMA la competenza di disciplinare le condizioni di autorizzazione.

Capoverso 4

Nel rimando statico allo standard minimo di Basilea è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 53 Posizioni in operazioni fuori bilancio

Capoverso 1

Nel capoverso 1 il passaggio è ripreso dal vigente articolo 53 capoverso 1, che stabilisce come calcolare l’equivalente creditizio delle posizioni fuori bilancio.

Capoverso 2

L’articolo 54 capoverso 1 dell’ordinanza vigente è trasposto nel presente articolo raggruppando gli impegni eventuali e gli impegni irrevocabili in operazioni fuori bilancio.

Capoverso 3

Secondo il nuovo disciplinamento e in linea con lo standard minimo di Basilea61, per gli impegni l’importo concordato, ma non ancora utilizzato, deve essere convertito in un equivalente creditizio che, conformemente al numero 1.2 dell’allegato 1a, è innalzato rispetto allo stato attuale dallo 0 al 10 per cento. È determinante che con l’accordo sia concesso al cliente un diritto a una prestazione da parte della banca. Convenzioni contrattuali con le quali non sono concessi al cliente diritti a una prestazione da parte della banca possono sussistere, per esempio, nel caso dei crediti lombard o dei finanziamenti bilaterali del commercio di materie prime. In proposito è irrilevante se la relativa convenzione possa essere abrogata unilateralmente dalla banca, purché vi sia contemplato un diritto.

Capoverso 4

La seconda osservazione del vigente allegato 1, che corrisponde allo standard CRE20.101, è trasposta senza modifiche nel presente capoverso. Per l’impegno di credito è possibile scegliere tra la ponderazione del rischio dell’impegno di credito secondo l’allegato 1a numero 1 e la ponderazione del rischio della corrispondente operazione fuori bilancio secondo i numeri 2– 5 dello stesso allegato.

Capoverso 5

Questo capoverso disciplina in modo esaustivo quali importi per impegni possono continuare a essere convertiti a un fattore di conversione del credito dello 0 per cento. Queste eccezioni sono previste anche nello standard minimo di Basilea62.

Capoverso 6

Il vigente capoverso 2 è trasposto senza modifiche in un nuovo capoverso 6.

61 CRE20.94

62 CRE20.94, nota 43