Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 57 Approccio standard
Capoverso 2
Nel rimando statico allo standard minimo di Basilea è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.63
Articolo 58 Approcci semplificati
Capoverso 1
Nell’ottica di un’attuazione proporzionata dello standard internazionale, tutte le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR e le banche della categoria 3 che dispongono di posizioni non rilevanti in derivati possono usare l’approccio standard semplificato o l’approccio basato sul valore di mercato per calcolare gli equivalenti creditizi di derivati. L’approccio è semplificato nel senso che le banche non devono disporre di tutte le informazioni necessarie nell’approccio standard. Le informazioni mancanti vengono colmate con requisiti conservativi. L’approccio basato sul valore di mercato è un’evoluzione dell’attuale metodo del valore di mercato la cui calibratura si è dimostrata insufficiente durante la crisi finanziaria.
Per definire la soglia di materialità per le banche della categoria 3 la FINMA si basa in particolare sul rapporto tra le posizioni ponderate in funzione del rischio per i derivati e il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio.
Capoverso 2
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito al capoverso 1.
Articolo 59 Approccio modello EPE
Capoverso 1
Le disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA precisano il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati secondo il metodo del modello EPE e stabiliscono le condizioni di autorizzazione. Nel rimando statico allo standard minimo di Basilea64 è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1. Dal momento che, secondo l’articolo 56 capoverso 5, le operazioni con una liquidità di lunga durata sono da trattare come derivati ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi, per tali operazioni è previsto anche l’approccio modello EPE (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. c).
Articolo 59a Quote di patrimoni collettivi gestiti
Capoversi 1 e 2
L’articolo 59a eleva a livello di ordinanza gli approcci concernenti la ponderazione del rischio per le quote di patrimoni collettivi gestiti che erano sinora disciplinati nella circolare FINMA 2017/7 sulla base dell’abrogato articolo 2 capoverso 2 OFoP. Sancisce che le posizioni ponderate in funzione del rischio per le quote di patrimoni collettivi possono essere determinate in base a quattro approcci (cfr. vigente art. 66 cpv. 3bis):
l’approccio «look through» (Look-through Approach, LTA) va applicato se la banca dispone
di informazioni regolari in merito alle posizioni sottostanti i patrimoni collettivi gestiti e le informazioni sono verificate da un terzo indipendente, dal depositario, dalla banca depositaria o dalla direzione del fondo;
l’approccio basato su un mandato (Mandate Based Approach, MBA) va applicato se la
banca non dispone delle informazioni necessarie per l’approccio LTA, ma di informazioni concernenti l’amministrazione del patrimonio collettivo gestito sulla scorta del contratto determinante, della normativa nazionale o di altri rapporti pubblicati;
63 CRE52
64 CRE53