Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
l’approccio «fallback» (Fall-back Approach, FBA) va applicato se la banca non dispone
delle informazioni necessarie per gli approcci LTA o MBA oppure se l’acquisizione o la verifica delle informazioni comporta un onere sproporzionato;
in alternativa all’approccio FBA, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR
e le banche della categoria 3 che, in base alla definizione della FINMA, dispongono di posizioni non rilevanti rispetto ai patrimoni collettivi gestiti possono applicare un approccio semplificato (AS). Per definire la soglia di materialità per le banche della categoria 3, la FINMA si basa in particolare sul rapporto tra il valore delle quote di patrimoni collettivi gestiti e il totale delle altre posizioni ponderate in funzione del rischio.
Capoverso 3
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche concernenti i quattro approcci, fondandosi sullo standard minimo di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.
Articolo 59b Crediti correlati a cartolarizzazioni
L’articolo 59b eleva a livello di ordinanza gli approcci concernenti la ponderazione del rischio di cartolarizzazioni che erano sinora disciplinati nella circolare FINMA 2017/7.
Capoverso 1
Il capoverso 1 definisce le cartolarizzazioni conformemente alla definizione contenuta nella versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 165.
Capoverso 2
Nell’ambito dei rischi di credito, tutti gli approcci regolatori ai fini della determinazione dei fondi propri minimi per le posizioni di cartolarizzazione sono ora inseriti nell’ordinanza sui fondi propri. Si applicano approcci diversi se le posizioni presenti nel pool di crediti sottostanno all’approccio IRB o all’approccio standard.
Capoverso 3
Secondo il presente capoverso, le posizioni di cartolarizzazione cui non è applicabile nessuno degli approcci vanno ponderate al 1250 per cento.
Capoverso 4
Le banche che utilizzano l’approccio per le cartolarizzazioni basato su rating esterni (External Ratings-based Approach for Securisations, SEC-ERBA) possono applicare l’approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna (Internal Assessment Approach for Securisations, SEC-IAA) alla posizione di cartolarizzazione senza rating, purché la FINMA rilasci l’autorizzazione.
Capoverso 5
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche concernenti gli approcci basandosi sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1. Il rimando è di tipo statico.
Articolo 60 Strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi
Capoversi 1 e 2
Come negli articoli 48 e 49, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più ampio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbise cpv. 2).
65 CRE40.1–CRE40.6