Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 3
Il capoverso 3 del testo italiano viene ripreso dall’OFoP in vigore con alcune modifiche formali. Capoverso 4
L’approccio de minimis è ora trasposto nell’articolo 83 capoverso 3.
Articolo 61 Misure di riduzione dei rischi66
Capoverso 1 lettera d
In questa sede è precisato che tra le «altre garanzie» rientrano solo le garanzie finanziarie riconosciute conformemente allo standard minimo di Basilea.
Capoverso 3
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle misure di riduzione dei rischi, fondandosi sullo standard minimo di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1. In analogia con la regolamentazione67 in vigore nell’Unione europea (UE), la FINMA stabilisce quali sono da considerarsi gli indici principali.
Articolo 62 Operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni collateraliz-
zate
Capoverso 1
Il capoverso 1 viene precisato.
Capoverso 2
Il capoverso 2 del testo italiano viene ripreso dall’OFoP in vigore con alcune modifiche formali. Capoverso 3
Il capoverso 3 precisa che nell’approccio completo si applicano riduzioni del valore delle garanzie oppure, per le operazioni di finanziamento in titoli, l’approccio modello Value at Risk (VaR). Quest’ultimo può essere utilizzato soltanto dalle banche che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’approccio IRB.
Capoverso 4
Questo nuovo capoverso conferisce alla FINMA la competenza di rilasciare un’autorizzazione per applicare l’approccio modello VaR e l’approccio modello EPE ai fini del computo delle garanzie nell’approccio completo.68
Capoverso 5
Dal momento che l’approccio modello EPE nel capoverso 1 è stato espressamente integrato per le operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni collateralizzate, nel nuovo capoverso 5 viene definito, in analogia con l’articolo 59, che gli equivalenti creditizi devono essere moltiplicati per il fattore EPE. Inoltre è precisato che la FINMA stabilisce nei singoli casi il fattore EPE, che non può essere inferiore a 1,2.
Capoverso 6
La precisazione degli approcci da parte della FINMA è retta dallo standard minimo di Basilea, cui si fa riferimento con un rimando statico alla versione determinante conformemente all’allegato 1.
66 CRE22
67 European Securities and Markets Authority (2019): Consultation Paper, Amendment to Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646, ESMA70-156-864, 24 maggio 2019, allegato I.
68 CRE32.39