Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Sezione 3: Classi di posizione e fattori di ponderazione del rischio secondo l’AS-BRI

La presente sezione contiene i fattori di ponderazione del rischio e non il processo di ponderazione del rischio, pertanto il titolo è precisato

Articolo 63 Classi di posizione

Capoverso 1

Questo capoverso è stato leggermente modificato rispetto al tenore attuale.

Capoverso 2

Le posizioni attribuite alle classi enunciate nel presente capoverso possono essere ponderate in funzione del rischio sulla scorta di rating esterni. Conformemente alla disposizione di cui all’articolo 64 capoverso 4 non è consentito applicare i rating in modo selettivo per singole posizioni o classi di posizione né sostituire arbitrariamente le agenzie di rating nell’intento di ridurre i fondi propri minimi.

Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo è introdotto «in funzione del rischio».

Capoverso 2 lettere a e c

Le posizioni nei confronti della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e del Fondo monetario internazionale (FMI) sono attribuite alla classe di posizione di cui alla lettera a e non più alle banche multilaterali di sviluppo di cui alla lettera c. Nella classe di cui alla lettera a rientrano ora anche le posizioni nei confronti della Banca centrale europea (BCE), dell’UE, del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del Meccanismo europeo di stabilità (MES).69 Le posizioni menzionate sono raggruppate con la designazione di «organizzazioni sovranazionali».

Capoverso 2 lettera d

Analogamente allo standard minimo di Basilea70, questa classe di posizione è ridenominata «banche» e vi sono inseriti altri istituti finanziari, secondo la definizione dell’articolo 68.

Capoverso 2 lettera f

Le posizioni «borse e stanze di compensazione» non costituiscono più una classe di posizione a sé stante. Le posizioni nei confronti di «controparti centrali e membri compensatori» (cfr. art. 77a–77e) sono ora attribuite alla classe di posizione «imprese».

Capoverso 2 lettere g e h

Lo standard minimo di Basilea71 prevede altre due classi di posizione che sono riprese nell’AP-OFoP. Le posizioni attribuite a queste classi possono essere ponderate sulla base di rating esterni. I finanziamenti speciali figurano nella lettera g. In riferimento ai titoli di credito coperti, nella lettera h vengono enunciati solo quelli esteri, poiché i titoli di credito nazionali sono già contemplati nel capoverso 3 lettera b con le obbligazioni fondiarie svizzere.

Capoverso 3 lettera a

La classe «persone fisiche e piccole imprese (posizioni «retail»)» è ora chiamata semplicemente «posizioni retail». La definizione di «posizioni retail» secondo lo standard minimo di Basilea72 figura ora nel nuovo articolo 71.

69 CRE20.10

70 CRE20.16

71 CRE20.33–CRE20.39, CRE20.48–CRE20.52.

72 CRE20.63