Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 3 lettera e

In conformità allo standard minimo di Basilea73, le «posizioni in sofferenza» non costituiscono più una classe di posizione a sé stante. La classe di posizione è ora chiamata «posizioni in stato di default».

Capoverso 3 lettera f

Come negli articoli 48 e 49, il termine «titoli di partecipazione» viene sostituito con il più ampio «strumenti partecipativi» (si vedano al riguardo le spiegazioni all’art. 4 cpv. 1 lett. dbise cpv. 2).

Capoverso 3 lettera fbis

Le disposizioni concernenti le quote di patrimoni collettivi gestiti sono ora contenute nell’articolo 59a della sezione «Calcolo delle posizioni», che contiene disposizioni comuni all’approccio AS-BRI e all’approccio IRB. Sono dunque eliminate come classe di posizione dalla sezione riguardante l’AS-BRI.

Capoverso 4

Per alcune definizioni delle classi di posizione di cui ai capoversi 2 e 3 sono necessarie disposizioni di esecuzione tecniche da parte della FINMA, che le emana fondandosi sullo standard minimo di Basilea nella versione determinante conformemente all’allegato 1.74 Il BCBS stabilisce regolarmente a quali banche multilaterali di sviluppo può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo zero per cento. La FINMA si basa sostanzialmente sul BCBS nel predisporre l’elenco di queste banche multilaterali di sviluppo determinante per la Svizzera.

Articolo 63a Verifica della diligenza nell’utilizzo di rating esterni

Capoverso 1

Se una banca utilizza rating esterni per posizioni delle classi banche multilaterali di sviluppo, banche, istituzioni comuni, imprese, finanziamenti speciali o titoli di credito esteri coperti, nel quadro di una verifica della diligenza deve valutare se il fattore di ponderazione del rischio risultante dal rating esterno sia adeguato alla posizione e al relativo profilo di rischio. In caso contrario, deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio di una classe di rating inferiore. Tuttavia, dalla verifica della diligenza non può mai risultare un fattore di ponderazione del rischio inferiore. In conformità allo standard minimo di Basilea, le posizioni nei confronti dei governi centrali, delle banche centrali, degli organismi sovranazionali e degli enti di diritto pubblico sono escluse dalla verifica della diligenza relativamente ai rating esterni.75

Capoverso 2

Le banche possono escludere dalla verifica della diligenza le posizioni non rilevanti. La rilevanza di una posizione dipende anche dal singolo caso specifico per l’istituto e dal tipo di posizioni. Di conseguenza deve essere definita in un piano specifico per l’istituto. A titolo di esempio, le posizioni con rating rilevanti per il calcolo delle esigenze in materia di fondi propri possono essere non rilevanti nelle seguenti situazioni:

i) se tutte le posizioni della banca (escluse le posizioni nei confronti dei governi centrali, delle banche centrali, degli organismi sovranazionali e degli enti di diritto pubblico), qualora fossero trattate come posizioni senza rating, comportassero un incremento inferiore al 5 per cento circa dei fondi propri minimi. Tenendo conto della non rilevanza delle posizioni, in questo caso sarebbe possibile rinunciare alla verifica della diligenza;

73 CRE20.104

74 Standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1

75 CRE20.4, nota 3