Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

ii) le posizioni (escluse quelle di cartolarizzazione), ognuna delle quali è complessivamente inferiore al 5 per cento dei fondi propri di base ai sensi delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi e non supera i 10 milioni di franchi;

iii) le posizioni di cartolarizzazione, ognuna delle quali ammonta complessivamente al massimo all’1 per cento dei fondi propri di base ai sensi delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi e non supera i 2 milioni di franchi.

Questi esempi hanno carattere esplicativo e i valori soglia menzionati non sono da intendere come vincolanti. Per una verifica opportuna della diligenza rimane essenziale considerare le circostanze specifiche dell’istituto. Per esempio, escludere posizioni di cartolarizzazione «non rilevanti», come suesposto, può rivelarsi non opportuno se una banca detiene un numero elevato di queste singole posizioni che si riferiscono a un mercato unico. Tuttavia, ai fini dell’efficienza, la verifica della diligenza non deve rilevare ogni singola posizione di poco superiore a una determinata soglia di rilevanza. Per questi casi possono essere previste anche appropriate verifiche a campione. Le posizioni non incluse nel campione sono quelle «non rilevanti».

Capoverso 3

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche, fondandosi sullo standard minimo di Basilea nella versione determinante conformemente all’allegato 1.76

Articolo 64 Applicazione di rating esterni

Gli articoli 64–64c contengono disposizioni il cui contenuto viene ripreso senza modifiche dalla circolare FINMA 2017/7. Queste disposizioni sono di natura sostanziale e il loro contenuto è strettamente correlato al tenore del vigente articolo 64, pertanto sono integrate nell’AP-OFoP (e non in un’ordinanza della FINMA).

Capoverso 1

Sono state apportate alcune modifiche di carattere linguistico. Inoltre, per determinare i fattori di ponderazione del rischio, è ora possibile ricorrere anche alle classificazioni del rischio Paese.

Capoverso 2

Per l’assegnazione delle classi di rating da parte della FINMA è stato introdotto un rimando statico alla versione determinante dello standard minimo di Basilea77 conformemente all’allegato 1.

Capoverso 378

L’applicazione dei rating deve fondarsi su un piano concreto e specifico per ogni istituto, che garantisca un’applicazione coerente ai fini della ponderazione e della gestione del rischio, da seguire con sistematicità. Non è consentito applicare i rating in modo selettivo e sostituire arbitrariamente le agenzie di rating nell’intento di ridurre i fondi propri minimi.

Capoverso 479

Basilea III finale non ha ripreso da Basilea II la norma secondo cui una banca che applica rating esterni per il calcolo degli RWA deve farlo imperativamente anche per la classe di posizione «imprese», di conseguenza deve essere eliminata anche dall’OFoP. Laddove esistano rating riconosciuti per le posizioni di cui all’articolo 63 capoverso 2, devono essere utilizzati tutti i rating disponibili delle agenzie di rating scelte per la ponderazione del rischio, tuttavia solo a condizione che i rating si riferiscano a posizioni nei segmenti di mercato riconosciuti (cfr. art. 6 cpv. 2).

76 Standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1

77 CRE20.1 (2)

78 CRE21.8

79 Ibid.