Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 5
Il titolo dell’articolo menziona già che si tratta di rating «esterni», pertanto qui la precisazione è eliminata. L’aggiunta di «in funzione del rischio» specifica la ponderazione.
Capoverso 680
In caso di due o più rating con diversi fattori di ponderazione del rischio associati, devono essere scelti i rating che portano ai due fattori di ponderazione del rischio più bassi, applicando poi il maggiore dei due.
Capoverso 781
Non è consentito utilizzare rating esterni per una o più imprese appartenenti a uno stesso gruppo per determinare il fattore di ponderazione del rischio di altre imprese dello stesso gruppo. Ciò vale anche per le imprese che fanno parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, sia da un punto di vista esterno nel caso di banche terze, sia da un punto di vista interno alla banca nell’ottica del singolo istituto in riferimento ad altre società del gruppo.
Articolo 64a Rating a breve termine
Capoverso 1
Per la ponderazione del rischio di posizioni a breve termine nei confronti di banche e imprese, le banche possono utilizzare rating a breve termine.
Capoverso 282
La FINMA assegna i rating a breve termine a quattro classi. Sinora l’utilizzo di rating a breve termine era regolamentato in una circolare della FINMA, mentre ora il disciplinamento dettagliato è innalzato a livello di ordinanza della FINMA. Nel presente progetto di ordinanza si rende pertanto necessaria una norma di delega alla FINMA. Per l’assegnazione, la FINMA si fonda sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1. I fattori di ponderazione del rischio per le singole classi sono stabiliti secondo le percentuali specificate nel presente capoverso.
Capoversi 3 e 483
Per le posizioni a breve termine nei confronti di una banca può sorgere un conflitto tra le disposizioni di cui al capoverso 2 e le norme enunciate nell’allegato 2 numero 4.1. Questi casi sono disciplinati nei capoversi 3 e 4. Se il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è superiore a quello secondo l’allegato 2 numero 4.1, per tutte le posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca deve essere applicato il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2. Tuttavia, se il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è pari o inferiore a quello secondo l’allegato 2 numero 4.1, il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 viene impiegato soltanto per la posizione specifica, ma non per ulteriori posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca.
Capoverso 584
Se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti di una banca o di un’impresa ottiene o ottenesse un fattore di ponderazione del rischio pari al 50 per cento, il fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni a breve termine senza rating nei confronti di questa controparte è pari al 100 per cento.
80 CRE21.9–CRE21.11
81 CRE21.20
82 CRE21.16–CRE21.19
83 CRE21.18
84 CRE21.17