Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Se, sulla base di un rating a breve termine, una posizione nei confronti di una banca o di un’impresa ottiene o ottenesse un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 per cento, anche il fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni a breve e lungo termine senza rating nei confronti di questa controparte è pari al 150 per cento.
Capoverso 685
Il fattore minimo di ponderazione del rischio del 150 per cento secondo il capoverso 5 non si applica se la banca effettua una riduzione del rischio secondo l’articolo 61 per le posizioni senza rating.
Articolo 64b Rating relativi all’emissione e all’emittente86
Capoverso 1
Per le posizioni con rating relativo all’emissione rilasciato da un’agenzia di rating scelta dalla banca, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.
Capoverso 2
Per le posizioni senza rating relativo all’emissione, il fattore di ponderazione del rischio è determinato secondo quanto disciplinato nei capoversi 3–6. Indipendentemente dal fatto che una banca ricorra al rating relativo all’emittente o a quello relativo all’emissione, occorre garantire che il rating consideri tutti i pagamenti spettanti alla banca. Ciò significa che l’intero rischio di credito (p. es. i pagamenti ancora dovuti del capitale e degli interessi) deve essere riflesso nel rating.
Capoverso 3 lettera a
Se una determinata emissione del debitore ha ottenuto un rating di elevata qualità, ma il credito della banca non coincide con tale emissione, è possibile applicare questo rating per la posizione senza rating solo se questa è a tutti gli effetti di rango anteriore o pari rispetto all’emissione provvista di rating. Se è di rango posteriore, alla posizione senza rating sarà applicato il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating.
Capoverso 2 lettera b
Se il rating di una determinata emissione del debitore non è di elevata qualità, ossia comporta un fattore di ponderazione del rischio pari o superiore a quello delle posizioni senza rating, deve essere utilizzato il rating di questa emissione per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto all’emissione provvista di rating.
Capoverso 4 lettera a
Se un debitore ha ottenuto un rating relativo all’emittente di elevata qualità, questo si applica ai crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti del debitore. Le altre posizioni nei confronti di un debitore con rating di elevata qualità vengono trattate come posizioni senza rating.
Capoverso 4 lettera b
Se il rating relativo all’emittente non è di elevata qualità, ossia comporta un fattore di ponderazione del rischio pari o superiore a quello delle posizioni senza rating, deve essere utilizzato per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto ai crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti di questo emittente.
85 Ibid.
86 CRE21.12–CRE21.13