Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
conti annuali, se il revisore esterno ha formulato un giudizio negativo oppure ha espresso notevoli dubbi in merito alla capacità della banca di proseguire l’attività nei rapporti annuali o nei rapporti sottoposti a verifica negli ultimi dodici mesi.
Capoverso 5
Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all’articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA sono assegnate alle sottoclassi di posizione A–C unicamente in base alla sua solvibilità. Non si applicano le condizioni di cui ai capoversi 2–4.
Articolo 69 Banche: ponderazione in funzione del rischio
Il contenuto del vigente articolo 69 (borse e stanze di compensazione) è trasposto negli articoli 77a–77e della nuova sezione 5 (la motivazione è esposta più avanti).
Capoverso 195
Si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 30 per cento alle posizioni nei confronti di una banca che soddisfa le condizioni previste per la sottoclasse di posizione A e i cui fondi propri minimi detenuti sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria (CET1) ammontano almeno al 14 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’articolo 42a e il cui indice di leva finanziaria secondo l’articolo 40a capoverso 1 non è inferiore al 5 per cento. Per le posizioni nei confronti di banche estere gli RWA e l’indice di leva finanziaria sono calcolati secondo la versione determinante dello standard minimo di Basilea. Si rimanda inoltre alle spiegazioni concernenti gli istituti finanziari esteri nell’articolo 68. Un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento è applicabile anche alle banche la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all’articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA e che sono state assegnate alla sottoclasse di posizione A in funzione della loro solvibilità.
Capoverso 2
Alle posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno deve essere applicato perlomeno il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni nei confronti dello Stato di sede secondo il numero 1.1 dell’allegato 2, se le posizioni nei confronti di questa banca non sono contabilizzate nella valuta locale dello Stato di sede o le posizioni nei confronti di una succursale di questa banca non sono contabilizzate nella valuta locale della Giurisdizione nella quale la succursale è attiva.96
Capoverso 3
Il capoverso 2 non si applica a impegni eventuali infrannuali autoliquidanti attinenti al commercio derivanti dal traffico di merci.
Capoverso 4
Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR possono rinunciare all’assegnazione alle sottoclassi secondo l’articolo 68a capoverso 1 per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno. In caso di rinuncia alle sottoclassi di posizione, ai crediti con una durata originaria fino a tre mesi si applica un fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento, mentre ai crediti con una durata originaria superiore ai tre mesi è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 60 per cento. Lo stesso vale per gli istituti della categoria 3 che detengono posizioni non rilevanti nei confronti di banche senza rating esterno. Per definire la soglia di materialità per le banche della categoria 3 la FINMA si basa sul volume delle posizioni nei confronti delle banche estere.
95 CRE20.21
96 CRE20.32