Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 5

Se un emittente ha ottenuto un rating di elevata qualità applicabile solo a uno specifico tipo di credito, tale rating può essere utilizzato solo per posizioni senza rating appartenenti a tale tipo di credito.

Capoverso 6

Il rating di un debitore o di un’emissione è di elevata qualità quando al rating è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore rispetto a quanto avverrebbe per le posizioni senza rating.

Art 64c Rating in valuta locale ed estera87

Se per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni di un debitore prive di rating si ricorre a crediti comparabili con rating nei confronti dello stesso debitore, alle posizioni in valuta estera devono essere applicati rating in valuta estera. I rating in valuta locale possono essere utilizzati soltanto per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni espresse in valuta locale.

Articolo 65a Classificazione del rischio Paese

L’articolo eleva a livello di ordinanza una norma sinora sancita in una circolare della FINMA. In conformità allo standard minimo di Basilea88, per determinare i fattori di ponderazione del rischio delle posizioni nei confronti di governi centrali può essere utilizzata, oltre ai rating delle agenzie di rating, anche la classificazione del rischio Paese di un’agenzia di assicurazione all’esportazione purché sia stata elaborata in base all’Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits89 del 1° gennaio 2022 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e corrisponda alla classificazione del rischio Paese pubblicata dall’OCSE90. Per esempio, la classificazione del rischio Paese dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) può essere utilizzata se corrisponde a quella pubblicata dall’OCSE.

Articolo 66 Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio

Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo è introdotto «in funzione del rischio».

Capoversi 1 e 2

I vigenti capoversi 1 e 2 sono modificati dal punto di vista linguistico su consiglio della CIR.

Capoverso 3

In questo capoverso è precisato che le posizioni all’interno della classe degli strumenti partecipativi (cfr. art. 63 cpv. 3 lett. f) devono essere ponderate secondo l’allegato 4, sempreché non siano dedotte dai fondi propri o ponderate secondo l’articolo 40 capoverso 2 al 250 per cento.

Capoverso 3bis

Il capoverso 3bisè abrogato e il suo contenuto è trasposto nell’articolo 59a.

Capoverso 4

Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo è introdotto «in funzione del rischio».

87 CRE21.15

88 CRE20.9.

89 www.oecd.org> Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings

90 www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings > Country risk classification