Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 2

I rating esterni utilizzati per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche non potranno più basarsi su una garanzia di Stato implicita.93 Fanno eccezione le banche per oltre la metà di proprietà statale. Entro la fine del 2027 i rating esterni basati su una garanzia di Stato implicita possono essere utilizzati in assenza di un rating esterno che non si basi su una garanzia di Stato implicita (cfr. disposizione transitoria nell’art. 148p).

Articolo 68a Banche: sottoclassi di posizione

Capoverso 1

In linea con lo standard minimo di Basilea94, per le banche senza rating esterni l’AP-OFoP prevede una ripartizione in tre sottoclassi (A, B e C) che si differenziano per la solvibilità della banca debitrice. Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno sono suddivise nelle sottoclassi di posizione e ponderate in funzione del rischio in base alla durata originaria (cfr. allegato 2, n. 4). I fattori di ponderazione del rischio aumentano in misura inversamente proporzionale alla solvibilità.

Capoverso 2

Nella sottoclasse di posizione A rientrano le posizioni nei confronti di banche con una solvibilità elevata. Per fare fronte ai propri impegni finanziari, in particolare pagamenti degli interessi e rimborso del credito, in tempo utile e in qualsiasi momento a prescindere dalle condizioni economiche e operative, le banche devono avere un’adeguata dotazione di capitale. Ciò presuppone che la banca adempia o superi le esigenze minime prudenziali e il cuscinetto in vigore nello Stato di sede (fatta eccezione per le esigenze minime o i cuscinetti non pubblici specifici per la banca). Le esigenze vigenti per le banche svizzere sono precisate negli articoli 42–44a e 45a. Le esigenze minime prudenziali non comprendono tuttavia le esigenze di liquidità. Se una banca debitrice non pubblica l’informazione concernente l’adempimento delle esigenze minime prudenziali, incluso il cuscinetto, o non la mette a disposizione della banca in altro modo, o qualora fosse constatato che una banca non soddisfa le esigenze esposte nel presente capoverso, le posizioni devono essere collocate nella sottoclasse B o C.

Capoverso 3

Nella sottoclasse di posizione B rientrano le posizioni nei confronti di banche con solvibilità media. Evidenziano un considerevole rischio di credito, al punto che il rimborso del credito dipende da condizioni economiche e operative stabili e favorevoli. Ciò presuppone che la banca adempia o superi le esigenze minime prudenziali in vigore nello Stato di sede (fatta eccezione per il cuscinetto e le esigenze minime specifiche per la banca). I requisiti vigenti per le banche svizzere sono precisati negli articoli 42–42b e 45a. Le esigenze minime prudenziali non comprendono tuttavia le esigenze di liquidità. Se una banca debitrice non pubblica l’informazione concernente l’adempimento delle esigenze minime prudenziali oppure non la mette a disposizione della banca in altro modo, le posizioni devono essere collocate nella sottoclasse C.

Capoverso 4

Nella sottoclasse di posizione C rientrano le posizioni nei confronti di banche con una solvibilità bassa. Evidenziano un rischio elevato di inadempienza e una limitata capacità di servizio del debito. Condizioni economiche, finanziarie o operative negative hanno comportato o comportano l’impossibilità per queste banche di fare fronte ai propri impegni finanziari con un margine notevole di probabilità.

Una banca deve essere collocata in ogni caso nella sottoclasse C se non adempie le esigenze minime prudenziali in vigore nello Stato di sede oppure, laddove fosse necessario l’audit dei

93 CRE20.18

94 CRE20.21–CRE20.30