Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 5

Per uniformare la formulazione con un altro punto del testo «ponderazione» è sostituito da «ponderazione in funzione del rischio».

Articolo 66a Posizioni non garantite contro il rischio di cambio nei confronti di persone fisiche

Capoverso 191

Per le posizioni retail nei confronti di persone fisiche e le posizioni nei confronti di persone fisiche garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare su immobili d’abitazione che non sono garantite contro il rischio di cambio e per le quali la valuta del credito è diversa dalla valuta della fonte di reddito del mutuatario, il fattore di ponderazione del rischio è aumentato della metà. Il fattore massimo di ponderazione del rischio è del 150 per cento. Questa disposizione non si applica tuttavia ai crediti lombard nei confronti di persone fisiche, poiché per tale tipo di crediti il reddito e il disallineamento valutario non costituiscono fattori di rischio. In questo contesto (cfr. art. 71), inoltre, le società d’investimento personale («Personal Investment Companies», PIC) possono essere trattate come persone fisiche, purché l’avente economicamente diritto sia una persona fisica individuabile con precisione oppure si tratti di più persone fisiche legate tra loro da un rapporto di parentela (Family Office, Family Trust).

È da considerarsi rischio non garantito quello nei confronti di un mutuatario privo di una copertura naturale o finanziaria del rischio di cambio a causa del disallineamento valutario tra la valuta della fonte di reddito del mutuatario e la valuta del prestito. Si parla di operazioni di copertura naturale se il mutuatario, nel quadro delle sue normali operazioni, percepisce entrate in valuta estera che corrispondono alla valuta di un determinato credito (p. es. rimesse, introiti di affitti, retribuzioni). Una copertura finanziaria implica di norma un contratto giuridicamente valido stipulato con un istituto finanziario (p. es. operazione a termine). Ai fini dell’impiego del moltiplicatore, le operazioni di copertura naturale o finanziaria sono sufficienti soltanto se il risultante reddito disponibile per il servizio del credito nella stessa valuta copre almeno il 90 per cento della rata del credito (ossia interessi, ammortamento e rimborso del capitale), a prescindere dal numero delle operazioni di copertura. Per le posizioni in franchi svizzeri nei confronti di mutuatari con sede in Svizzera non deve essere fornita alcuna prova della fonte di reddito nell’ambito del calcolo dei fondi propri.

Capoverso 2

Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR, il capoverso 1 non si applica alle posizioni nei confronti di mutuatari con sede in Svizzera.

Articolo 67 Posizioni in valuta locale nei confronti di Stati centrali o banche centrali

L’aggiunta di «del rischio» specifica la ponderazione.

Articolo 68 Banche: assegnazione alla classe di posizione «banche» e applica-

zione di rating esterni

Capoverso 192

Le società di intermediazione mobiliare svizzere che gestiscono conti e sottostanno a una regolamentazione e una vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche possono essere assegnate a questa classe di posizione. Gli istituti finanziari esteri possono essere assegnati a questa classe di posizione se nello Stato di sede sottostanno a una regolamentazione e una vigilanza equivalenti a quelle applicate alle banche nello Stato di sede.

Le assicurazioni non sono considerate banche, bensì imprese.

91 CRE20.92

92 CRE20.16, CRE20.40