Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Numero 3

Il fattore di ponderazione del rischio per le banche multilaterali di sviluppo della classe di rating 3 è ridotto dall’attuale 50 per cento al 30per cento.140

Numero 4141

Sinora si applicavano in Svizzera fattori di ponderazione del rischio del 20 per cento per le scadenze fino a 3 mesi e del 50 per cento per quelle superiori a 3 mesi, tuttavia doveva essere utilizzato il rating dello Stato di sede, se il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni nei confronti di tale Stato era superiore al 20 o al 50 per cento. Il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni a lungo termine nei confronti di banche della classe di rating 3 sarà ridotto dal 50 al 30 per cento. Le posizioni senza rating nei confronti di banche sono ora suddivise nelle sottoclassi A, B e C con diversi fattori di ponderazione del rischio. Aumenta così la ponderazione in funzione del rischio per le posizioni senza rating che rientrano nelle nuove sottoclassi B e C.

Numero 5

Analogamente alla modifica dei fattori di ponderazione del rischio della classe di posizione «imprese» (n. 6), anche nella classe di posizione «istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA» il fattore di ponderazione del rischio per la classe di rating 4 è stato ridotto dal 100 al 75 per cento.

Numero 6

Il vigente numero 6 dell’allegato 2 («Borse, stanze di compensazione e controparti centrali») è abrogato. Alle posizioni nei confronti delle controparti centrali devono essere applicati in linea di principio i fattori di ponderazione generali della categoria «imprese», fatto salvo il caso in cui la controparte centrale ha un’autorizzazione a operare come banca, per cui rientrerebbe nella categoria «banche». Per determinate posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate, in particolare in relazione con servizi di clearing, Basilea III finale prevede disposizioni specifiche (cfr. le pertinenti disposizioni di esecuzione della FINMA), che comprendono anche quelle concernenti le posizioni nei confronti dei membri compensatori o dei clienti.

Il fattore di ponderazione del rischio per le imprese (ora al n. 6) della classe di rating 4 è ridotto dal 100 al 75 per cento.142 Il numero 6.2 stabilisce il fattore di ponderazione del rischio della nuova sottoclasse delle PMI (art. 70 cpv. 3–4).143 Le banche che utilizzano rating esterni per le posizioni nei confronti di banche devono utilizzare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese.144

Numero 7

Il presente numero stabilisce la ponderazione del rischio della nuova classe di posizione dei finanziamenti speciali (art. 70a).

Numero 8

Il fattore di ponderazione del rischio della nuova classe di posizione dei titoli di credito esteri coperti (art. 71b) è stabilito nel numero 8.145

Allegato 3

Il presente allegato contiene i fattori di ponderazione del rischio e non tratta il processo di ponderazione del rischio, di conseguenza la rubrica viene opportunamente precisata.

140 CRE20.15

141 CRE20.18, CRE20.19, CRE20.21, CRE20.31

142 CRE20.43

143 CRE20.47

144 CRE20.42

145 CRE20.38