Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
rischi CVA è stabilita in particolare sulla base dell’ammontare assoluto dei fondi propri minimi relativi ai rischi CVA e sulla loro quota sul totale dei fondi propri minimi.
Articolo 77j Approccio avanzato per i rischi CVA 134
Capoverso 1
L’approccio avanzato per i rischi CVA consiste in un ravvicinamento all’approccio standard per i rischi di mercato e si fonda sulla modellizzazione interna alla banca di adeguamenti della valutazione contabili per i rischi di credito della controparte. Così come nell’approccio standard per i rischi di mercato, si tratta essenzialmente di un approccio di modellizzazione varianza/covarianza previsto dalla normativa che si basa sulle sensibilità dei CVA ai fattori di rischio dell’esposizione e agli spread del rischio di credito della controparte e da cui risulta una misura aggregata delle perdite per l’intero portafoglio esposto ai rischi CVA.
Capoverso 2
Le banche che ricorrono all’approccio avanzato possono seguire l’approccio base per una parte delle posizioni.
Le disposizioni concernenti l’utilizzo dei diversi approcci sono applicabili al gruppo o alla società che soggiace alle disposizioni dell’OFoP. Su base consolidata è ammessa anche una combinazione con l’approccio semplificato, se per esempio vi ricorre una piccola società del gruppo, ma il resto del gruppo utilizza l’approccio avanzato o l’approccio base per i rischi CVA. Questa combinazione presuppone che i rischi CVA della società del gruppo che utilizza l’approccio semplificato siano irrilevanti su base consolidata.
Capoverso 3
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.
Articolo 148p Uso di rating esterni per posizioni ponderate in funzione del rischio nei confronti di banche
La presente disposizione transitoria tratta il caso in cui, all’entrata in vigore dell’AP-OFoP, il rating esterno di una banca continui a basarsi sull’ipotesi di una garanzia di Stato implicita. Questi rating non sono più riconosciuti secondo «Basilea III finale», di conseguenza una posizione nei confronti di tale banca dovrebbe essere trattata come se fosse senza rating. Per evitare variazioni improvvise e di entità significativa («cliff effect») nella ponderazione del rischio, la disposizione transitoria prolunga la durata consentita di applicazione di rating esterni che si basano sull’ipotesi di una garanzia di Stato implicita, in mancanza di almeno un rating che sia stato formulato senza questa ipotesi. Tale disposizione transitoria è prevista negli standard di «Basilea III finale» come opzione nazionale e la sua durata è limitata a massimo cinque anni dalla data di attuazione degli standard convenuta a livello internazionale (1° gennario 2023). Di conseguenza, la disposizione transitoria contenuta nell’AP-OFoP sarà valida fino al 31 dicembre 2027.
Articolo 148q Ponderazione in funzione del rischio di strumenti partecipativi
I fattori di ponderazione del rischio per gli strumenti partecipativi di cui ai nuovi numeri 1.3 e 1.4 dell’allegato 4 (nuovo) soggiacciono a un disciplinamento introduttivo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2023 con incrementi lineari secondo lo standard minimo di Basilea. Partendo dal 100 per cento, i fattori di ponderazione del rischio aumentano di volta in volta di
134 MAR50.7–MAR50.12. Invece dell’acronimo SA-CVA utilizzato nel testo dello standard di Basilea, nell’attuazione in Svizzera si ricorre a F-CVA. La scelta è voluta poiché SA suggerisce l’utilizzo di un approccio standard, mentre si tratta di un approccio basato su modelli soggetto ad autorizzazione.