Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale secondo l’allegato 7, riattivato dal 30 settembre 2022, riguarda le posizioni di credito garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abitazione in Svizzera secondo l’articolo 72. La soglia minima secondo l’articolo 77 capoverso 2 riguarda la totalità delle posizioni ponderate in funzione del rischio garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare in Svizzera. Le posizioni soggiacenti al riattivato cuscinetto anticiclico di capitale settoriale costituiscono dunque una parte delle posizioni di cui all’articolo 77 capoverso 2.

Per calcolare il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale è dunque sufficiente applicare la soglia minima di cui all'articolo 77 capoverso 2 alle posizioni di credito garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abitazione in Svizzera. Su questa base viene infine calcolato il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale.

La modifica dell’allegato 7 è soggetta alla condizione che esso sia ancora in vigore il 1° luglio 2024, data di entrata in vigore del presente. In riferimento alla soglia minima si applicano le disposizioni transitorie secondo l’articolo 148o.

Esempio: due banche IRB A e B hanno posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’AS-BRI pari a 200 per le posizioni soggiacenti al cuscinetto anticiclico di capitale settoriale. Secondo l’IRB, per la banca A le posizioni ponderate in funzione del rischio sono pari a 130 e per la banca B a 150. Come base per calcolare il cuscinetto anticiclico di capitale si applica il massimo delle posizioni ponderate secondo l’IRB e il 72,5 per cento delle posizioni ponderate secondo l’AS-BRI, pari a 145 (72,5 % * 200). Per un cuscinetto anticiclico del capitale pari al 2,5 per cento la banca A dovrebbe detenere inoltre fondi propri di base di qualità primaria pari a 3,625 (145 * 2,5 %) e la banca B pari a 3,75 (150 * 2,5 %).

Allegato 4a

Nell’allegato 4a è riportata la formula che serve a calcolare i fondi propri minimi per i contributi al fondo di garanzia di una banca che opera come membro compensatorio di una controparte centrale qualificata.

2.4.2 AP-OAF

Basilea III finale introduce una nuova classe di posizione per i titoli di credito coperti. In Svizzera solo l’obbligazione fondiaria svizzera può essere sinora considerata come titolo di credito nazionale coperto secondo lo standard minimo di Basilea. Per applicare il fattore di ponderazione del rischio del 10 per cento, inferiore rispetto al disciplinamento vigente, devono essere apportate le seguenti modifiche all’ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie. Le opportune modifiche consentono una ponderazione fissa in funzione del rischio del 10 per cento, che, per le obbligazioni fondiarie svizzere, esonera le singole banche dall’obbligo di verificare le i requisiti conformemente allo standard minimo di Basilea che sono stabiliti nell’articolo 71b per i titoli di credito esteri coperti.

Articolo 14b Copertura minima

Capoverso 1

Lo standard minimo di Basilea155 prevede che il valore nominale della copertura del mutuo deve superare il valore nominale del mutuo almeno del 10 per cento. Inoltre, conformemente allo standard minimo di Basilea156 i crediti ipotecari nell’aggregato di copertura dovrebbero adempiere i requisiti posti ai fattori preferenziali di ponderazione del rischio per i crediti garantiti da pegno immobiliare (CRE20.71). Come già esposto, in Svizzera si rinuncia a un collegamento esplicito tra i criteri di sostenibilità interni alla banca e la copertura con fondi propri nonché a singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione prudente (si vedano le spiegazioni all’art. 72c cpv. 1 AP-OFoP), compensandolo con fattori di

155 CRE20.35

156 CRE20.34