Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Numero 1
Le posizioni retail derivanti da impegni relativi a carte di credito che negli ultimi 12 mesi sono state puntualmente rimborsate o sono rimaste inutilizzate vengono ora ponderate al 45 anziché al 75 per cento146.
Numero 2
Le spiegazioni concernenti il fattore di ponderazione del rischio delle obbligazioni fondiarie svizzere sono esposte nell’articolo 71a.
Numero 3
Il numero 3 stabilisce la ponderazione in funzione del rischio delle posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare conformemente allo standard minimo di Basilea.147 Ai fini della ponderazione del rischio, gli immobili d’abitazione a reddito rientrano tra gli «altri immobili d’abitazione» e gli immobili commerciali a reddito tra gli «altri immobili commerciali». Si garantisce così che gli immobili non a uso proprio siano attribuiti automaticamente a queste categorie (quantità residua) evitando di creare un’area intermedia non disciplinata. Non viene utilizzato «a reddito» dal momento che non costituisce una discriminante ai fini della definizione.
Lo standard minimo di Basilea148 prevede fattori di ponderazione del rischio molto più elevati per le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare che non adempiono i requisiti enunciati nell’articolo 72c capoverso 1 AP-OFoP. Nell’attuazione in Svizzera si rinuncia a collegare esplicitamente i criteri di sostenibilità interni alla banca alla copertura con fondi propri e ad applicare singoli elementi dello standard minimo di Basilea nell’ambito della valutazione prudente149 al fine di contenere i costi di attuazione. Come forma di compensazione, per le ipoteche con una quota di finanziamento esterna superiore al 60 per cento, i fattori di ponderazione del rischio nell’allegato 3 numeri 3.1, 3.2 e 3.4 sono stati maggiorati rispetto ai fattori preferenziali di ponderazione del rischio secondo lo standard minimo di Basilea. Implicitamente si presume quindi una certa quota di crediti ipotecari con rischi più elevati in termini di sostenibilità e/o sulla base di una valutazione prudente. Le autorità ritengono inoltre opportuno, anche considerando l’importanza del portafoglio ipotecario delle banche svizzere, non ridurre eccessivamente i fattori di ponderazione del rischio in questo ambito rispetto al disciplinamento sinora in vigore.
Numero 4
Il numero 4 definisce ora la ponderazione in funzione del rischio150 di tutte le posizioni postergate, pertanto diventa obsoleta la differenziazione tra posizioni postergate nei confronti di enti di diritto pubblico con un fattore di ponderazione massimo del 50 per cento e le altre posizioni postergate.
Il capitale convertibile secondo gli articoli 27 capoverso 3, 126 e 127 e gli strumenti di debito a copertura delle perdite sono considerate posizioni di secondo rango da ponderare secondo il numero 4 nell’applicazione di misure in caso di insolvenza secondo gli articoli 126a–127a, sempre che non siano dedotte dai fondi propri prudenziali.
Numero 5
Le «posizioni in sofferenza» sono ora designate «posizioni in stato di default» conformemente allo standard minimo di Basilea.151
146 CRE20.68
147 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85, CRE20.87
148 CRE20.73
149 CRE20.75
150 CRE20.60
151 CRE20.106, CRE20.107