Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Numero 6152

La liquidità in possesso della banca o in corso di trasporto rientra nel numero 6.1 e soggiace così a una ponderazione del rischio dello 0 per cento, mentre la liquidità che si trova nella procedura di incasso deve essere ponderata al 20 per cento (n. 6.3). Il fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento è applicato anche all’oro custodito presso la banca o custodito collettivamente presso un’altra banca (n. 6.2).

Gli equivalenti di credito da impegni di versamento o di versamento suppletivo sinora trattati nel numero 6.2 sono ora inclusi nelle altre posizioni, che figurano nel numero 6.4 (non più nel

n. 6.3).

Al numero 6.2 è riportata la ponderazione in funzione del rischio per il saldo attivo del conto di compensazione di cui all’articolo 79 capoverso 2 dell’OFoP in vigore.

A fini di completezza, nel numero 6.5 è ora enunciata la ponderazione in funzione del rischio secondo l’articolo 40 capoverso 2 degli importi delle tre posizioni di cui all’articolo 38 capoverso 2 e all’articolo 39 capoverso 1 che non raggiungono il limite 3 della franchigia.

La ponderazione in funzione del rischio di posizioni che comportano rischi senza controparte (art. 78 e art. 79 cpv. 1 dell’OFoP in vigore) è ora esposta nel nuovo numero 6.6.

Allegato 4

Il presente allegato contiene i fattori di ponderazione del rischio e non tratta il processo di ponderazione in funzione del rischio, di conseguenza la rubrica viene opportunamente precisata.

L’allegato 4 riflette i fattori di ponderazione del rischio più elevati153 per i titoli di partecipazione e gli strumenti partecipativi conformemente allo standard minimo di Basilea finale. Le quote di patrimoni collettivi gestiti non sono considerate strumenti partecipativi. La loro ponderazione in funzione del rischio è determinata secondo uno degli approcci di cui all’articolo 59a.

Gli investimenti speculativi, tra cui il capitale di rischio o investimenti simili in azioni non quotate, effettuati in previsione di utili di capitale a breve termine, devono essere ponderati secondo il nuovo numero 1.3. Gli investimenti in azioni non quotate in borsa di clienti aziendali, con i quali la banca ha o prevede di avviare una relazione d’affari a lungo termine, e gli swap debito-azioni a fini di ristrutturazioni societarie sono invece esclusi dal numero 1.3 e rientrano nel nuovo numero 1.4.154

Il rimando all’articolo 32 e la terminologia («strumenti partecipativi») sono modificati di conseguenza.

Allegato 7

Il 26 gennaio 2022 il Consiglio federale ha deciso di riattivare i cuscinetti anticiclici di capitale settoriali a partire dal 30 settembre 2022. L’allegato7 entra dunque in vigore in quel momento. In vista dell’attuazione di Basilea III finale occorre chiarire come debbano essere applicate secondo l’approccio IRB le nuove soglie minime del 72,5 per cento di cui all'articolo 45a capoverso 3 lettera b e all’articolo 77 capoverso 2 nel calcolo del cuscinetto anticiclico di capitale settoriale.

Per calcolarlo, deve essere presa in considerazione la soglia minima utilizzando come base per le posizioni soggiacenti al cuscinetto anticiclico di capitale settoriale il massimo delle posizioni ponderate secondo l'IRB e il 72,5 per cento delle posizioni ponderate secondo l’AS-BRI. Su questa base sono infine calcolati i fondi propri necessari.

152 CRE20.110

153 CRE20.57, CRE20.62

154 CRE20.58, nota 25