Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
finanziamento in titoli sono esclusi dalla copertura con fondi propri. A tale scopo deve attenersi alla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1130.
Capoverso 2
Per calcolare i fondi propri minimi possono essere seguiti tre approcci: l’approccio base (BA-CVA), l’approccio semplificato e l’approccio avanzato (F-CVA).
Capoverso 3
Il ricorso all’approccio avanzato per calcolare i rischi CVA richiede l’autorizzazione della FINMA. Il calcolo dell’approccio avanzato si basa, analogamente all’approccio modello EPE, su complessi modelli interni della banca per stimare potenziali crediti futuri. Questi metodi sono in gran parte identici a quelli per gli adeguamenti di valore ai fini dell’informativa finanziaria, tuttavia devono essere adeguati alle esigenze minime prudenziali dello standard minimo di Basilea in alcuni aspetti sostanziali. Esistono dunque prescrizioni in merito alle ipotesi di modellizzazione, tra cui il Margin Period of Risk.
Articolo 77h Approccio base per i rischi CVA131
Capoverso 1
Le banche che applicano l’approccio base per il calcolo dei fondi propri minimi a copertura dei rischi CVA possono scegliere tra l’approccio base ridotto e l’approccio base integrale. L’approccio base integrale è previsto per le banche con operazioni di copertura132, mentre l’approccio base ridotto costituisce una semplificazione cui possono ricorrere tutte le altre banche.
Capoverso 2
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.
Articolo 77i Approccio semplificato per i rischi CVA133
Capoverso 1
Le banche per le quali l’importo nominale lordo aggregato in derivati non regolati tramite una controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi di valore nominale possono coprire i propri rischi CVA con il 100 per cento dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito della controparte (cfr. art. 48 cpv. 2). Le coperture CVA non possono essere considerate come misure di riduzione dei rischi. Per il valore soglia (100 mia. di euro nello standard minimo di Basilea) è stato scelto un tasso di cambio di 1,25 EUR/CHF, analogamente all’ambito dei rischi operativi.
Capoverso 2
L’approccio semplificato deve essere di volta in volta applicato all’intero portafoglio, ossia non può essere combinato con altri approcci per i rischi CVA, fatta eccezione per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi CVA su base consolidata (cfr. art. 77j cpv. 2).
Capoverso 3
Laddove i rischi CVA risultanti da posizioni in derivati di una banca contribuiscano in maniera sostanziale al rischio complessivo della banca, la FINMA può obbligarla ad applicare l’approccio avanzato o l’approccio base. La FINMA stabilisce la soglia di materialità. La rilevanza dei
130 MAR50.5 (2)
131 MAR50.13–MAR50.26
132 Le operazioni di copertura dei rischi CVA possono essere eseguite con una controparte esterna o con una divisione negoziazione interna alla banca.
133 MAR50.9