Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

60 punti percentuali fino a un totale del 400 per cento (allegato 4 n. 1.3) o di 30 punti percentuali fino a un totale del 250 per cento (allegato 4 n. 1.4).135 Dall’entrata in vigore i dati con i corrispondenti requisiti sono conformi al calendario previsto dallo standard minimo di Basilea.

Allegato 1a

Numero 1

Per gli impegni di credito fissi non si distinguerà più tra durate iniziali brevi (20 %) e lunghe (50 %), si applicherà invece un fattore di conversione del credito del 40 per cento a tutti gli impegni fissi136

Il fattore di conversione del credito pari a zero sinora utilizzato per le convenzioni che possono essere revocate dalla banca in qualsiasi momento, incondizionatamente e senza preavviso, o se il debitore non adempie più le condizioni prestabilite è stato ritenuto troppo esiguo dal BCBS sulla scorta delle esperienze passate e innalzato al 10 per cento nello standard. Ciò è dovuto al fatto che il cliente può attingere unilateralmente alle rispettive linee di credito fino a quando non sono sospese dalla banca, esposta dunque al rischio che dall’impegno si venga a creare una posizione di credito.137 In tal modo viene recepito in Svizzera l’adeguamento del fattore di conversione del credito.

Numero 3

Al numero 3 è precisato che sono considerate di breve termine le aperture di credito autoliquidanti derivanti dalla negoziazione di merci con una durata iniziale inferiore a un anno.138

Numero 4

Il vigente numero 4 decade poiché gli impegni di versamento o di versamento suppletivo devono essere inclusi negli altri impegni eventuali di cui al numero 5.2.

Numero 5

Il numero 5.3 riguarda ora altre operazioni fuori bilancio, incluse le posizioni non iscritte a bilancio e non regolate. Questa aggiunta serve a precisare che non tutte le operazioni fuori bilancio menzionate nei numeri precedenti hanno un fattore di conversione del credito pari a 1.

Allegato 2

Il presente allegato contiene i fattori di ponderazione del rischio e non tratta il processo di ponderazione in funzione del rischio, di conseguenza la rubrica viene opportunamente precisata.

Numero 1

La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e il Fondo monetario internazionale (FMI) sono eliminati dall’attuale numero 3.2 e riportati nel nuovo numero 1.3139 insieme con gli altri organismi sovranazionali. I fattori di ponderazione del rischio delle corrispondenti posizioni con rating nelle classi 1–3 e per le posizioni senza rating sono ora inferiori.

Numero 2

I due fattori di ponderazione del rischio per gli enti di diritto pubblico con classi di rating 4 e 6 sono ridotti di 50 punti percentuali. I Cantoni senza rating sono trattati separatamente nel numero 2.2 e presentano ora un fattore di ponderazione del rischio del 20 per cento.

135 CRE90.1

136 CRE20.98

137 CRE20.100

138 CRE20.99

139 CRE20.10