Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

è disciplinata nel capoverso 5. Per calcolare i corrispondenti fondi propri minimi è necessaria un’ulteriore moltiplicazione per l’8 per cento.

Capoverso 2

Al calcolo dei fondi propri minimi per il fondo di garanzia si applica la formula esposta nell’allegato 4a, secondo cui i fondi propri minimi ammontano al minimo allo 0,16 per cento del contributo prefinanziato al fondo di garanzia da parte della banca come membro compensatorio.

Capoverso 3

Le prescrizioni per il calcolo delle esigenze in materia di fondi propri minimi possono comportare, in determinate circostanze, esigenze in materia di fondi propri minimi nei confronti di controparti centrali qualificate che superano, a parità di condizioni e circostanze, i fondi propri minimi nei confronti di controparti centrali non qualificate. Il presente capoverso prevede un’opportuna limitazione nei suddetti casi.

Capoverso 4

Il presente capoverso definisce le condizioni per applicare un fattore di ponderazione del rischio del 2 per cento (lett. a) o del 4 per cento (lett. b). Se, invece, non esiste alcuna protezione contro il rischio di insolvenza del membro compensatorio né dei suoi altri clienti, la banca deve trattare le sue posizioni nei confronti del membro compensatorio come operazioni bilaterali e, se applicabile, detenere fondi propri minimi adeguati a copertura dei rischi CVA. La FINMA disciplina opportunamente tale aspetto nelle sue disposizioni di esecuzione conformemente all’articolo 77b capoverso 4. Per calcolare i corrispondenti fondi propri minimi è necessaria un’ulteriore moltiplicazione per l’8 per cento.

Articolo 77e Fondi propri supplementari relativi a posizioni nei confronti di controparti centrali

In conformità allo standard minimo di Basilea129, la presente sezione prevede che le banche verifichino l’adeguatezza dei fondi propri minimi calcolati conformemente agli articoli 77b–77d. Se i fondi propri minimi sono insufficienti, la banca deve detenere adeguati fondi propri supplementari in aggiunta ai fondi propri già necessari secondo gli articoli 41–45a e, in caso di una banca di rilevanza sistemica, secondo gli articoli 130–131b.

Articolo 77f Posizioni da transazioni non regolate

La disposizione corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 76. L’espressione «transazioni in divise» è stata modificata nel secondo capoverso in «transazioni in valuta» conformemente alla modifica apportata nell’articolo che definisce il rischio di mercato. Le transazioni in merci comprendono anche quelle in oro. Nel quarto capoverso è stato rappresentato lo standard CRE70.5.

Articolo 77g Rischio CVA: fondi propri minimi

Gli adeguamenti della valutazione sulla base del rischio di credito in un’ottica prudenziale si distinguono soprattutto dagli adeguamenti di valore riferiti al rischio di credito a fini di informativa finanziaria in quanto non considerano le ripercussioni dell’inadempienza della propria banca.

Capoverso 1

Oltre alla copertura del rischio di credito e del rischio di credito della controparte su derivati, secondo il capoverso 1 le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio di perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli operati a causa del rischio di insolvenza della controparte. Le perdite di valore di mercato possono risultare da variazioni degli spread creditizi della controparte e dei fattori di rischio del mercato. La FINMA stabilisce quali derivati e operazioni di

129 CRE54.3, CRE54.4