Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
3 Rischi di mercato
3.1 La normativa proposta
Le perdite subite dalle banche durante la crisi finanziaria del 2007–2009 a causa dei rischi di mercato hanno evidenziato che l’attuale normativa che disciplina la copertura di questi rischi con fondi propri non assicura un’adeguata capacità di resistenza delle banche di fronte a eventi di tale portata. Dopo le prime modifiche apportate agli standard nel luglio 2009, il BCBS ha quindi proceduto a una revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB).
Nell’ambito dei rischi di mercato, lo standard di Basilea III finale ha apportato profonde modifiche:
i) all’approccio standard (Standardised Approach, SA),
ii) all’approccio modello (Internal Models-Approach, IMA) e
iii) alla distinzione tra portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione.158
Il nuovo approccio standard e il nuovo approccio modello per determinare i fondi propri minimi per i rischi di mercato sostituiscono i corrispondenti approcci risalenti al 1997 e, dopo la crisi finanziaria, riveduti solo in alcuni punti con le regole identificate sotto il nome di «Basilea 2.5». L’approccio standard sinora applicato rimane nell’AP-OFoP in una forma ricalibrata con la designazione di «approccio standard semplificato» (Simplified Standardised Approach).
L’approccio standard per i rischi di mercato è stato profondamente rivisto dal BCBS per renderlo sufficientemente sensibile ai rischi, in particolare anche nel calcolo dell’output floor nell’applicazione dell’approccio modello.
In Svizzera la maggior parte degli istituti può continuare ad avvalersi dell’approccio standard sinora seguito in una forma ricalibrata come approccio standard semplificato. L’obiettivo della ricalibratura è portare i fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplificato per i portafogli di negoziazione medi e meno complessi all’incirca all’ammontare dei fondi proprio minimi secondo il (nuovo) approccio standard. La ricalibratura è effettuata mediante quattro semplici moltiplicatori, la cui applicazione non pone difficoltà, dunque ha un impatto minimo sui costi. Dal momento che gli approcci del nuovo quadro normativo per i rischi di mercato sono calibrati in vista di «situazioni di stress», la calibratura viene notevolmente innalzata.
Il nuovo approccio modello per i rischi di mercato si fonda su requisiti più rigorosi di autorizzazione del modello che ne prevedono l’abilitazione a livello di trading desk, l’identificazione più sistematica, la copertura con fondi propri di rilevanti fattori di rischio e la limitazione della riduzione delle esigenze in materia di fondi propri mediante la copertura e la diversificazione del rischio. In tal modo si intende garantire che i modelli interni siano applicati soltanto dove esprimono adeguatamente il rischio.
Nell’AP-OFoP non viene più utilizzato con l’approccio modello, come parametro di misura del rischio in condizioni di stress, il Value-At-Risk (VaR) bensì l’Expected Shortfall (ES), più idoneo del VaR a catturare il rischio di coda.159
Con lo standard di Basilea e con l’approccio modello, nell’AP-OFoP è ora considerato il rischio di un improvviso e forte deterioramento della liquidità del mercato. L’orizzonte di liquidità sinora fisso di dieci giorni è stato sostituito da orizzonti flessibili.
158 https://www.bis.org/bcbs/publ/d457_note.pdf; https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf. Minimum capital requirements for market risk, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Minimum capital requirements for market risk nonché Explanatory note on the minimum capital requirements for market risk, consultabile all’indirizzo: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Explanatory note on the minimum capital requirements for market risk.
159 Rischio con una bassissima probabilità di verificarsi