Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Un’altra sostanziale novità riguarda l’attribuzione di posizioni al portafoglio della banca e al portafoglio di negoziazione. Questa revisione affronta una delle numerose cause decisive della crisi finanziaria. Il disciplinamento sinora previsto nell’ordinanza riconosceva alle banche la possibilità di tenere un portafoglio di negoziazione, conformemente al precedente standard minimo di Basilea, ma non era previsto alcun obbligo. La copertura con fondi propri per le posizioni nel portafoglio di negoziazione era fondamentalmente inferiore a quella per le posizioni nel portafoglio della banca. Esisteva dunque una ragione di fondo per tenere un portafoglio di negoziazione. Prima della crisi finanziaria le posizioni (che implicavano anche rischi creditizi) sono state dunque sempre più assegnate al portafoglio di negoziazione, con la conseguenza che a tali rischi si applicavano esigenze insufficienti in materia di fondi propri. Nel portafoglio di negoziazione potevano così essere collocate posizioni in strumenti finanziari e merci detenute a fini di negoziazione o di copertura di altre posizioni. Per l’attribuzione era fondamentale la nozione di «fini di negoziazione». Nella normativa riveduta le posizioni che soddisfano determinate condizioni devono essere incluse nel portafoglio di negoziazione, ma rispetto alle disposizioni in vigore è necessario che siano soddisfatte anche altre condizioni affinché una posizione possa essere detenuta nel portafoglio di negoziazione. Inoltre sono state previste disposizioni anche per la collocazione obbligatoria di posizioni nel portafoglio della banca. La nuova versione dell’assegnazione al portafoglio della banca e al portafoglio di negoziazione limita consapevolmente le possibilità di collocare le posizioni nel portafoglio al quale si applicano esigenze inferiori in materia di fondi propri.
In linea con Basilea III finale, nell’AP-OFoP è ora prevista una chiara serie di criteri di assegnazione:
i) esistono posizioni chiaramente definite (art. 4b) che devono essere assegnate in ogni caso
al portafoglio della banca;
ii) esistono condizioni fondamentali che devono essere soddisfatte perché una posizione
possa essere inclusa nel portafoglio di negoziazione (art. 5 cpv. 1);
iii) le posizioni detenute allo scopo di (art. 5 cpv. 2) rivendita dopo una breve scadenza, sfrut-
tamento di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi, realizzazione di utili di arbitraggio o copertura di rischi su posizioni corrispondenti devono essere imperativamente incluse nel portafoglio di negoziazione. Fanno eccezione le posizioni (cfr. i) che devono essere imperativamente assegnate al portafoglio della banca, sebbene siano detenute per uno o più dei summenzionati scopi;
iv) inoltre sono enumerate posizioni (art. 5 cpv. 3) per le quali si può supporre che siano dete-
nute in ogni caso per uno o più dei summenzionati scopi (cfr. iii), pertanto devono essere obbligatoriamente assegnate al portafoglio di negoziazione. Fanno eccezione le posizioni (cfr. i) che devono essere imperativamente assegnate al portafoglio della banca, sebbene siano detenute per uno o più dei summenzionati scopi. Deroghe motivate ai criteri di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettere a–f sono possibili, ma richiedono l’autorizzazione della FINMA (art. 5 cpv. 4);
v) tutte le posizioni che secondo iii) e iv) non vanno assegnate al portafoglio di negoziazione
devono essere imperativamente assegnate al portafoglio della banca (art. 4a lett. i).
3.2 Alternative esaminate
Sin dal 1997 l’OFoP prevede l’approccio de minimis da applicare al calcolo delle esigenze in materia di fondi propri per il rischio di mercato degli strumenti su azioni e su saggi di interesse. Nella sostanza significa applicare a questi strumenti contenuti nel portafoglio di negoziazione le regole del rischio di credito per gli RWA nel portafoglio della banca. Come valori limite, il portafoglio di negoziazione non deve superare cumulativamente il 6 per cento del totale di bilancio e i 30 milioni di franchi.160 Per la revisione in oggetto dell’OFoP l’approccio de minimis
160 Circolare FINMA 2008/20, nm. 49–51