Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

sinora seguito è stato verificato e, nella sostanza, si è deciso di mantenerlo (art. 83 cpv. 3). Sulla base di un’analisi comparata quantitativa con l’approccio standard semplice per i rischi di mercato è stato stabilito un moltiplicatore unitario di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio, calcolate come per la copertura dei rischi di credito. Il moltiplicatore garantisce una copertura sufficiente dei fondi propri nonostante l’attuazione semplificata.

3.3 Diritto comparato

Nell’ambito dei rischi di mercato, la proposta di attuazione dell’UE prevede diversi scostamenti dalla versione finale del dispositivo di Basilea. In generale le esigenze in materia di fondi propri per i rischi di mercato determinate in base alle regole dell’UE potranno essere ridotte di un fattore (superiore allo 0 % e inferiore al 100 %) qualora si applichino esigenze inferiori in altre Giurisdizioni.161 Ciò riguarda tutti gli approcci per i rischi di mercato. È altresì previsto che la Commissione europea possa rinviare di due anni l’introduzione delle nuove regole sui rischi di mercato se risulterà opportuno in termini di concorrenza alla luce dell’adozione di queste nuove regole in altre Giurisdizioni. Nell’approccio modello per i rischi di mercato le regole dell’UE prevedono una procedura leggermente diversa dallo standard minimo di Basilea per individuare il periodo di stress di 12 mesi determinante per calcolare le esigenze in materia di fondi propri.162 Come emerso nell’ambito del QIS svolto dall’UE, ciò può comportare esigenze materialmente inferiori in materia di fondi propri secondo l’approccio modello. Nell’ambito dell’approccio standard per i rischi di mercato l’attuazione nell’UE prevede esigenze in materia di fondi propri inferiori per i certificati di emissione di CO2 rispetto allo standard minimo di Basilea.163 Nelle condizioni di applicazione dell’approccio standard semplificato l’UE si differenzia dallo standard minimo di Basilea in particolare perché non considera come criterio la complessità del portafoglio di negoziazione.164 La proposta dell’UE prevede ulteriori parametri qualitativi che vanno oltre lo standard minimo di Basilea e concernono il sistema interno delle istruzioni, i controlli e le procedure, i compiti del controllo interno dei rischi nell’attuazione dell’approccio standard per i rischi di mercato e la comunicazione mensile nonché la verifica indipendente delle esigenze in materia di fondi propri calcolate secondo questo approccio.165 Tali regole non sono contenute nello standard minimo di Basilea.

L’attuazione in altre Giurisdizioni delle modifiche fondamentali di Basilea III finale nell’ambito dei rischi di mercato è fortemente orientata allo standard minimo di Basilea, così come in Svizzera. Hong Kong, per esempio, menziona espressamente la stretta correlazione.166

3.4 Commento ai singoli articoli

3.4.1 AP-OFoP

Articolo 4b Portafoglio della banca

Questo articolo definisce quali posizioni debbano essere assegnate al portafoglio della banca.167

Le quote di patrimoni collettivi gestiti (lett. e) sono assegnate al portafoglio della banca se è adempiuta almeno una delle condizioni di cui al numero 1 o 2 dell’articolo 5 capoverso 3 lettera c, ma anche se motivi giuridici ostano alla negoziazione o a una copertura completa della posizione. Tali motivi impediscono sostanzialmente un’assegnazione al portafoglio di negoziazione (art. 5 cpv. 1). In tal caso l’assegnazione al portafoglio della banca è retta dalla lettera i. Lo stesso vale per i derivati su patrimoni collettivi gestiti (lett. g).

161 UE (2021), art. 461bis

162 UE (2021), art. 325quinquinquagies e 325sexquinquagies(2c)

163 UE (2021), art. 325sexquadragies

164 UE (2021), art. 325bis

165 UE (2021), art. 325quater

166 Cfr. Hong Kong Monetary Authority, Consultation paper CP19.01 «Market Risk», pag. 5.

167 RBC25.8