Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 4
Per le posizioni di cui al capoverso 3 lettere a–g, lo standard minimo di Basilea172 prevede solo un’ipotesi di fondo secondo la quale sono detenute per almeno uno degli scopi enumerati nel capoverso 2. Nell’assegnazione iniziale, la banca può includere queste posizioni anche al portafoglio della banca in deroga al capoverso 3 lettere a–g con l’autorizzazione della FINMA. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea173. Nel rimando statico è indicata la versione determinante conformemente all’allegato 1.
Articolo 5a Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: modifiche contabili e trasferimento interno dei rischi
Capoverso 1
Con l’autorizzazione della FINMA, sono possibili modifiche contabili di posizioni tra il portafoglio della banca e il portafoglio di negoziazione e viceversa.174 La FINMA si orienta ai criteri dello standard minimo di Basilea e autorizza il cambiamento soltanto in circostanze straordinarie. Non sono ammesse modifiche contabili finalizzate all’arbitraggio sui fondi propri. Tra gli esempi di modifiche consentite si annoverano:
i) un evento annunciato pubblicamente, per esempio la ristrutturazione di una banca che
porta alla chiusura della divisione negoziazione;
ii) una modifica delle norme in materia di rendiconto che consente, per esempio, una valuta-
zione al valore equo di una posizione.
Al contrario, per esempio eventi che si verificano sui mercati, variazioni della liquidità di mercato di una posizione o un cambiamento riferito all’intento di commercio non costituiscono, da soli, un motivo sufficiente per una diversa assegnazione della posizione.
Capoverso 2
Qualsiasi modifica contabile che comporti una riduzione dei fondi propri minimi calcolati su tutte le posizioni del portafoglio della banca e di quello di negoziazione deve essere compensata con un opportuno supplemento sui fondi propri minimi175, che deve essere pubblicato.
Capoverso 3
Il trasferimento interno dei rischi documenta per scritto il trasferimento dei rischi all’interno del portafoglio della banca o all’interno del portafoglio di negoziazione o tra i due portafogli, senza modificare le posizioni sul piano contabile. Ciò può riguardare, ad esempio, un’operazione interna in cui un’unità A vende una posizione (p. es un prestito o una garanzia) a un’unità B per mezzo di un’opzione. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per la riclassificazione e il trasferimento interno dei rischi. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.
Articolo 5b Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione pru-
dente
Capoverso 1
La contabilizzazione della variazione di valore con incidenza sul risultato d’esercizio deve essere eseguita quotidianamente.
172 RBC25.9, RBC25.10
173 RBC20.10, RBC25.9, RBC25.11, RBC25.12
174 RBC25.14, RBC25.16
175 RBC25.15