Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Nella lettera g rientrano anche i derivati su derivati che possiedono le posizioni di cui alle lettere a–f quale valore di base. L’assegnazione rappresenta una fase iniziale, dopo di che sono possibili trasferimenti in casi eccezionali conformemente all’articolo 5a.

Secondo la lettera i, tutte le posizioni che non hanno dovuto o potuto essere assegnate al portafoglio della banca in virtù delle lettere a–h o al portafoglio di negoziazione secondo l’articolo 5 devono essere assegnate al portafoglio della banca.168 Questa lettera è necessaria per disciplinare chiaramente l’assegnazione di tutte le posizioni.

Articolo 5 Portafoglio di negoziazione

Capoverso 1

La condizione perché una posizione possa essere assegnata al portafoglio di negoziazione è di natura sostanziale169, pertanto si applica anche all’assegnazione delle posizioni secondo i capoversi 2–4. Il disciplinamento sinora vigente rimane invariato a livello di contenuto.

Capoverso 2

Una posizione detenuta per uno degli scopi enumerati in questo capoverso deve essere assegnata al portafoglio di negoziazione.170 Sono escluse le posizioni che devono essere assegnate al portafoglio della banca conformemente all’articolo 4b. L’assegnazione rappresenta una fase iniziale, dopo di che sono possibili trasferimenti in casi eccezionali conformemente all’articolo 5a.

Capoverso 3

Questo capoverso definisce quali posizioni debbano essere assegnate al portafoglio di negoziazione.171 Sono escluse le posizioni che devono essere assegnate al portafoglio della banca conformemente all’articolo 4b. L’assegnazione rappresenta una fase iniziale, dopo di che sono possibili trasferimenti conformemente all’articolo 5a. L’assegnazione prevista nella lettera a delle posizioni che sono assegnate al portafoglio commerciale secondo i principi contabili costituisce un’indicazione di carattere generale, ma non è obbligatoria. I criteri sanciti nell’AP-OFoP in merito all’assegnazione al portafoglio di negoziazione sono più restrittivi di quelli previsti dai principi contabili per il portafoglio commerciale, poiché devono essere soddisfatte anche le condizioni di cui al capoverso 1 ed è possibile un’assegnazione al portafoglio della banca secondo l’articolo 4b.

La disposizione di cui alla lettera g non si riferisce alle posizioni in quote di patrimoni collettivi gestiti che comportano una posizione corta netta nel portafoglio della banca e sono assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione conformemente all’articolo 4b lettera e o all’articolo 5 capoverso 3 lettera c. Nel portafoglio della banca sono ponderati in funzione del rischio gli importi assoluti delle posizioni negative nette conformemente all’articolo 59a (cfr. art. 49 cpv. 3 lett. e).

Le operazioni pronti contro termine e posizioni analoghe, attinenti al commercio, secondo la lettera e sono operazioni risultanti da transazioni del tipo pronti contro termine (repos and reverse repos) e operazioni di prestito titoli (securities lending and borrowing), detenute a fini di negoziazione secondo il capoverso 2.

La definizione di negoziazione di correlazioni (lett. h) è riportata nei commenti all’articolo 83 capoverso 1.

168 RBC25.1, RBC25.7

169 RBC25.3, RBC25.4

170 RBC25.5

171 RBC25.6, RBC25.8 (5), RBC25.9