Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Capoverso 2
Il contenuto di questa disposizione, che ha origine nello standard minimo di Basilea, è ripreso dalle circolari FINMA 2008/20 e 2017/7 per integrarlo espressamente a livello di ordinanza. Il calcolo dei fondi propri minimi si basa sulla valutazione delle posizioni secondo le norme in materia di rendiconto applicabili. In un’ottica prudenziale, tuttavia, è possibile che la valutazione secondo il «fair value» in base alle norme in materia di rendiconto applicabili non soddisfi necessariamente il principio della prudenza. Secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS), per esempio, l’entità della posizione azionaria detenuta non è determinante ai fini della valutazione. La valutazione prudente richiesta sotto il profilo prudenziale significa considerare l’entità della posizione, poiché posizioni di dimensioni molto grandi non possono essere vendute né coperte in breve tempo o possono esserlo solo cedendo sul prezzo. Tale elemento deve dunque confluire anche nella valutazione, ossia il valore dovrebbe essere adeguato opportunamente (riducendo il valore equo secondo i principi contabili con un impatto sui fondi propri di base). In questo procedimento ogni singola posizione deve essere considerata in un’ottica specifica. È necessario considerare adeguatamente e in modo differenziato i volumi tipici di scambi giornalieri che variano a seconda delle azioni.
Capoverso 3
Il contenuto di questa disposizione che ha origine nello standard minimo di Basilea è ripreso dalle circolari FINMA 2008/20 e 2017/7 per integrarlo espressamente a livello di ordinanza. Gli adeguamenti di valore secondo il capoverso 1 comportano una riduzione dei fondi propri di base.
Capoverso 4
Maggiori dettagli in merito alla valutazione prudente sono precisati dalla FINMA nelle sue disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sulla versione determinante dello standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1.
Articolo 80
Il presente articolo viene abrogato, poiché il principio ivi contenuto è ora enunciato nell’articolo 81 modificato e nel nuovo articolo 81a.
Articolo 81 Definizione
L’articolo definisce il rischio di mercato176.
Articolo 81a Fondi propri minimi da calcolare per i rischi di mercato
Capoverso 1
Per le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione devono essere calcolati i fondi propri minimi richiesti per la copertura di tutti i rischi di mercato di cui all’articolo 81.
Capoverso 2
Per le posizioni assegnate al portafoglio della banca, in riferimento ai rischi di mercato devono essere calcolati soltanto i fondi propri minimi richiesti per la copertura del rischio di cambio, di prezzo dell’oro e di materie prime.
176 MAR10.1, MAR11.1