Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 81b Eccezioni per il rischio di cambio177
Capoverso 1
Il capoverso disciplina le posizioni che possono essere generalmente escluse dal calcolo dei fondi propri minimi.
Capoverso 2
In questa sede sono disciplinate le condizioni alle quali ulteriori posizioni possono essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi.
Capoverso 3
La FINMA disciplina le esigenze esposte al capoverso 2 lettera d orientandosi al numero 11.3 MAR. Può concedere agevolazioni in funzione della categoria della banca.
Articolo 81c Strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario
Capoverso 1
Conformemente allo standard minimo di Basilea178, la presente sezione prescrive che le posizioni che nell’ambito della definizione dei fondi propri computabili sono trattate come posizioni di deduzione o ponderate in funzione del rischio con un fattore del 1250 per cento non possono essere considerate anche nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato. Ciò impedisce un doppio computo e intende evitare che queste posizioni siano riconosciute in modo selettivo come operazione di copertura nel portafoglio di negoziazione.
Capoverso 2
In linea con lo standard minimo di Basilea179 (Dealer Exception), il disciplinamento ammette che, con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, le posizioni menzionate possano in via eccezionale non essere dedotte dai fondi propri computabili, bensì confluire nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato purché siano adempiute le condizioni enunciate. Infatti, se le disposizioni ordinarie in materia di deducibilità limitassero l’operatività di un market maker, non sarebbero da escludere ripercussioni sulla liquidità del mercato.
Articolo 82 Approcci di calcolo
Capoverso 1
Per calcolare i fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi di mercato possono essere seguiti tre metodi.180 Le banche con un portafoglio di negoziazione di dimensioni ridotte e non complesso possono applicare l’approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83- 86a). Una banca può applicare l’approccio modello per i rischi di mercato (art. 88) con l’autorizzazione della FINMA. Le banche che non ricorrono né all’approccio standard semplificato né all’approccio modello devono applicare l’approccio standard per i rischi di mercato (art. 87).
Capoverso 2
Il presente capoverso disciplina il calcolo dei fondi propri minimi se vengono applicati contemporaneamente più approcci. L’approccio standard semplice per i rischi di mercato con consente più una combinazione con gli altri approcci (art. 83 cpv. 1 lett. c ). Nel caso di applicazione contestuale dell’approccio standard per i rischi di mercato e dell’approccio modello per i rischi di mercato, le regole per determinare le esigenze aggregate in materia di fondi propri minimi sono ora desunte dallo standard minimo di Basilea181, al quale si fa riferimento nelle
177 MAR11.3, MAR11.4, MAR11.6–MAR11.8
178 MAR11.5 (1, 2)
179 MAR11.5 (3)
180 MAR11.7
181 MAR33.34