Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

disposizioni di esecuzione della FINMA. Il presente capoverso è stato quindi modificato di conseguenza.

Le disposizioni concernenti l’utilizzo dei diversi approcci sono applicabili al gruppo o alla società che soggiace alle disposizioni dell’OFoP. Su base consolidata è ammessa anche una combinazione con l’approccio standard semplice per i rischi di mercato, se per esempio vi ricorre una piccola società del gruppo, ma il resto del gruppo utilizza l’approccio modello per i rischi di mercato o l’approccio standard per i rischi di mercato. Questa combinazione presuppone che i rischi di mercato della società del gruppo che utilizza l’approccio standard semplice siano irrilevanti su base consolidata.

Capoverso 3

Per calcolare i fondi propri minimi delle posizioni menzionate in questo capoverso non può essere utilizzato l’approccio modello per i rischi di mercato.182

Articolo 83 Applicazione183

Capoverso 1

Il capoverso precisa la condizione per applicare l’approccio standard semplice per i rischi di mercato. In particolare, la banca non può occuparsi della negoziazione di correlazioni. In base alla definizione nello standard BCBS184, la negoziazione di correlazioni comprende le due tipologie seguenti di strumenti finanziari:

i) posizioni di cartolarizzazione che adempiono le seguenti condizioni:

a) non si tratta né di posizioni di ricartolarizzazione né di derivati su posizioni di cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi di una tranche di cartolarizzazione;

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti singlename, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell’offerta quanto su quello della domanda, o indici negoziati sulla base di tali strumenti di riferimento;

c) non sono riferite a una posizione retail (art. 71) né a una posizione garantita da immobili d’abitazione o commerciali;

d) non sono riferite a un credito nei confronti di una società veicolo (Special Purpose Entity);

ii) non si tratta di posizioni non cartolarizzate a copertura di una posizione di cui al punto i).

Capoverso 2

In singoli casi la FINMA può ordinare l’applicazione dell’approccio standard per i rischi di mercato motivando tale decisione. Ciò può verificarsi se l’approccio standard semplice per i rischi di mercato porta a RWA notevolmente inferiori rispetto all’approccio standard per i rischi di mercato, come nel caso di determinate attività e strategie commerciali.

Capoverso 3

Nel presente capoverso si ritrova l’approccio de minimis sinora seguito (vigente art. 83) in una versione modificata. Sulla base di un’analisi comparata quantitativa con l’approccio standard semplice per i rischi di mercato è stato stabilito un moltiplicatore unitario di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio, calcolate come per la copertura dei rischi di credito. Il moltiplicatore garantisce una copertura sufficiente dei fondi propri nonostante l’attuazione semplificata. Nel caso di posizioni nette negative, l’importo in termini assoluti di queste posizioni deve essere ponderato in funzione del rischio.

182 MAR11.9

183 MAR11.7

184 MAR20.5