Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 1

La banca che intende applicare l’approccio modello per i rischi di mercato necessita dell’autorizzazione della FINMA.

Capoverso 2

La FINMA disciplina le condizioni di autorizzazione e precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello per i rischi di mercato. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea. Nell’ordinanza riveduta viene inserito un rimando statico con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.

Capoverso 3

La FINMA stabilisce caso per caso il moltiplicatore previsto nell’approccio modello per i rischi di mercato, che non può essere inferiore a 1,5. Per la sua determinazione nel singolo caso, la FINMA tiene conto dell’adempimento delle condizioni di autorizzazione e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto. Il valore minimo possibile del moltiplicatore è stato ridotto da 3 a 1,5 in seguito al passaggio dal Value-at-Risk all’Expected Shortfall come parametro di misura del rischio e all’introduzione di orizzonti di liquidità.

Allegato 5 Aliquote per il calcolo dei fondi propri richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti basati sul tasso di interesse secondo l’approccio standard semplice per i rischi di mercato

Le aliquote per calcolare i fondi propri richiesti per la copertura del rischio specifico degli strumenti basati sul tasso d’interesse sono rilevanti per l’approccio standard semplice per i rischi di mercato.

4 Rischi operativi

4.1 La normativa proposta

Negli ultimi anni la quota dei rischi operativi nei fondi propri minimi necessari è aumentata costantemente. Oggi i rischi operativi costituiscono, con il 20 per cento circa, la seconda maggiore categoria di rischio dopo i rischi creditizi secondo il BCBS. Sinora i fondi propri minimi necessari alla copertura di tali rischi erano calcolati sulla base di un approccio dell’indicatore di base, di un approccio standard o di approcci specifici agli istituti (Advanced Measurement Approach, AMA)195.

La crisi finanziaria del 2007–2009 ha insegnato che le perdite da rischi operativi sono difficili da stimare sulla base di modelli interni. Sono inoltre emerse enormi differenze tra le singole banche nei fondi propri minimi per la copertura dei rischi operativi calcolati sulla base di modelli. L’AMA e i due approcci standard esistenti196 vengono dunque sostituiti sulla base di Basilea III finale da un unico approccio standard per calcolare i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi. Il nuovo approccio standard prevede che, soprattutto per gli istituti di maggiori dimensioni, siano considerate anche le perdite storiche da rischi operativi.

Secondo l’AP-OFoP e in linea con la versione finale dello standard di Basilea, in futuro le esigenze minime in materia di fondi propri a copertura dei rischi operativi sono date da due componenti: un parametro per le dimensioni dell’attività operativa (Business Indicator Component, BIC) e uno relativo per le perdite storiche della banca (Internal Loss Multiplier, ILM).197 Il BIC si compone dell’indicatore commerciale (Business Indicator, BI) e di un coefficiente α che

195 L’AMA era interamente basato sui dati storici delle perdite.

196 Sinora questi due approcci si basavano interamente sull’entità del ricavo operativo della banca.

197 L’approccio è fondato su due ipotesi: i) i rischi operativi aumentano in misura esponenziale con le dimensioni della banca; ii) le banche con perdite storiche più elevate da rischi operativi hanno una maggiore probabilità di subire perdite da rischi operativi.